Cassazione Civile, Ordinanza n. 10724/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa da una società in amministrazione straordinaria contro un ex commissario liquidatore e altri soggetti, per la mancata rinvenuta disponibilità di una somma indicata in relazione come esistente sul conto della procedura. La società sosteneva che, al momento della sostituzione dei commissari, risultasse distratta una ingente somma di denaro, poi ritenuta sottratta tramite operazioni sul conto corrente intestato alla procedura. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'ex commissario, ritenendo che egli avesse violato l'obbligo di vigilanza e controllo sulla gestione del conto e sull'operato dell'altro commissario, anche alla luce di un patteggiamento penale di quest'ultimo e della documentazione bancaria prodotta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha denunciato violazione di norme sulla responsabilità del commissario liquidatore, dell'adempimento e dell'onere della prova, sostenendo di essere stato vittima di falsificazioni e omissioni dell'altro commissario e della banca, di avere richiesto informazioni sui movimenti del conto, di avere comunque assolto il proprio dovere con diligenza, e di non poter essere ritenuto responsabile per fatti oggetto di un diverso giudizio penale; ha inoltre lamentato omesso esame e carenza di motivazione sulle prove documentali; infine ha censurato la condanna alle spese in favore di società chiamate in causa dall'altro convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il ricorso privo di una chiara e sufficiente esposizione dei fatti di causa e dei motivi di impugnazione, assemblato in modo disorganico con riproduzione di documenti, tale da compromettere l'intelligibilità delle censure. Ha inoltre osservato che i motivi miravano in sostanza a un nuovo apprezzamento del merito, mentre la Corte d'appello aveva già fondato la responsabilità sull'omesso controllo del conto e sull'inerzia del commissario nel prevenire la distrazione di somme. La Cassazione ha ribadito che, nell'adempimento di obbligazioni connesse a funzioni professionali o gestorie, la diligenza richiesta è quella normale qualificata ex art. 1176 c.c., che il debitore deve provare la non imputabilità dell'inadempimento ex art. 1218 c.c., e che le richieste tardive di chiarimenti non escludono l'inadempimento quando non siano stati adottati tempestivamente atti idonei a impedire l'illecito. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sulle spese, perché la condanna alle spese segue il principio di causalità e soccombenza, non il principio della domanda. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 270/99
"responsabilità del commissario liquidatore"
La Corte richiama la disposizione come base della responsabilità del commissario liquidatore, ma afferma che il parametro di valutazione resta quello civilistico dell'inadempimento e della diligenza ex artt. 1176 e 1218 c.c.
art. 206 l.f.
Richiamato tra le norme poste a fondamento dell'azione di responsabilità proposta dalla procedura.
art. 2393 c.c.
Richiamato come ulteriore base normativa dell'azione risarcitoria, in funzione di responsabilità gestoria.
art. 2394 c.c.
Richiamato come ulteriore base normativa dell'azione risarcitoria.
art. 1176 c.c.
La diligenza esigibile dal commissario liquidatore è quella ordinaria qualificata, commisurata alla natura professionale dell'incarico e alla concretezza della prestazione dovuta.
art. 1218 c.c.
Per andare esente da responsabilità il debitore deve provare che l'inadempimento dipende da causa a lui non imputabile.
art. 2236 c.c.
La norma non esonera il professionista da responsabilità, ma indica solo un criterio di valutazione della diligenza nei problemi tecnici di particolare difficoltà.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la Corte ribadisce che grava sul debitore la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione e alla valutazione delle prove documentali.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre carenza assoluta di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla censura sulla motivazione.
art. 112 c.p.c.
La censura sulla condanna alle spese è ritenuta non pertinente, perché le spese sono regolate dal principio di causalità e soccombenza, non dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese è affermata come conseguenza naturale della soccombenza.
art. 669-bis c.p.c. e seguenti
Richiamati per affermare la natura provvisoria e modificabile dei provvedimenti cautelari, non idonei a vincolare il giudizio di merito.
artt. 81 e 314 c.p.
Richiamati solo per descrivere la condanna penale patteggiata dell'altro commissario, priva di efficacia di giudicato nel civile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, per difetto di chiarezza, sinteticità e autosufficienza, non consenta di ricostruire con precisione i fatti di causa, i motivi di appello e la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La responsabilità del commissario liquidatore, quando collegata alla gestione di risorse della procedura, si valuta secondo i canoni civilistici dell'inadempimento: il parametro è quello della diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. e il debitore deve provare che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile ex art. 1218 c.c.
- La circostanza che un altro soggetto incaricato della gestione del conto abbia materialmente operato o abbia poi patteggiato una pena non esonera il commissario che aveva l'obbligo di vigilanza, se questi non prova di avere adottato tempestivamente misure idonee a impedire la distrazione delle somme.
- Le richieste tardive di informazioni o chiarimenti non integrano di per sé prova liberatoria, se il soggetto obbligato alla vigilanza poteva e doveva attivarsi con strumenti più incisivi per acquisire i documenti o bloccare l'illecito.
- Le ordinanze cautelari emesse in corso di causa hanno natura provvisoria e non vincolano il giudice del merito nella valutazione definitiva della responsabilità.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e causalità; non richiede un'espressa domanda e non può essere censurata invocando l'art. 112 c.p.c. quando la doglianza attacca una statuizione dovuta ex lege.
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