Cassazione Penale, Sentenza n. 45204/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due censure principali: 1) chiedeva che il periodo di sottoposizione all'obbligo di dimora, aggravato dalla prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00, fosse computato come periodo di custodia cautelare ai fini della determinazione della pena da eseguire (ossia considerato presofferto); 2) impugnava la revoca della sospensione condizionale della pena, sostenendo che il beneficio concesso con sentenza del 15/06/2018 era ormai divenuto irrevocabile dopo cinque anni e quindi non poteva essere revocato in ragione del riconoscimento della continuazione con altra sentenza intervenuta nel 2023
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato il principio di non fungibilita del periodo di obbligo di dimora ai fini della determinazione della pena detentiva, salvo che la misura sia resa, per imposizione arbitraria di obblighi aggiuntivi, assimilabile agli arresti domiciliari; nel caso concreto la Corte di appello ha correttamente ritenuto che il divieto di allontanamento dalle 20.00 alle 06.00 non fosse così afflittivo da equiparare la misura agli arresti domiciliari. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità: la questione della continuazione e della conseguente revoca della sospensione condizionale era già stata decisa in sede di cognizione con decisione definitiva e quindi non poteva essere rinnovata tramite incidente di esecuzione; inoltre la rideterminazione della pena per effetto del cumulo ha portato a una misura eccedente i limiti per la concessione della sospensione condizionale, rendendo legittima la valutazione effettuata. Ricorrente condannato alle spese
Norme richiamate
art. 284, comma 5, cod. proc. pen.
Individua le misure cautelari detentive la cui durata può essere computata ai fini dell'esecuzione; la Corte lo interpreta come base per affermare la fungibilità limitata alle misure detentive e agli arresti domiciliari
art. 285, comma 3, cod. proc. pen.
Inserito nel quadro normativo richiamato per il principio di determinazione della pena da eseguire; insieme agli artt. 657 e 284 contribuisce al principio di tassatività dei periodi computabili
art. 657 cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza per il principio che l'obbligo di dimora non è assimilabile automaticamente agli arresti domiciliari; la Corte costituzionale (ord. n.215/1999) ha escluso tale assimilazione di principio
art. 167 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'effetto estintivo della sospensione condizionale dopo cinque anni; la Corte non ha accolto la tesi ritenendo che la vicenda della continuazione e del cumulo fosse stata definitivamente decisa in sede di cognizione
art. 163 cod. pen.
Disciplina le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che il cumulo che porta la pena oltre i limiti fissati dall'art.163 impedisce la conservazione automatica del beneficio e impone nuova valutazione delle condizioni, inclusa la prognosi di non recidiva
art. 81 cod. pen.
Regola l'unificazione/cumulo delle pene: la nuova determinazione della pena per effetto dell'unificazione può far venir meno i presupposti per la sospensione condizionale
art. 168 cod. pen.
Richiamato come riferimento rispetto agli effetti della revoca; la Corte precisa che la continuazione è stata riconosciuta non per effetto di una revoca ai sensi dell'art.168 ma per un accertamento in sede di merito confermato con giudicato
Ordinanza Corte Costituzionale n. 215/1999
Affermata la non assimilazione automatica dell'obbligo di dimora agli arresti domiciliari, anche quando aggravato da limiti orari, salvo che le prescrizioni aggiuntive risultino arbitrariamente eccessive
Massime di principio
- L'obbligo di dimora non si computa automaticamente come periodo di pena detentiva: è non fungibile salvo che sia concretamente e arbitrariamente aggravato fino a rendersi assimilabile agli arresti domiciliari
- La valutazione della cosiddetta afflittività delle prescrizioni aggiuntive (es. divieto di uscire in determinate ore) è rimessa al giudice dell'esecuzione e richiede un accertamento concreto e motivato
- Questioni già decise con decisione di merito divenuta definitiva (giudicato) non sono rimesse in discussione mediante incidente di esecuzione
- Il riconoscimento della continuazione e il cumulo/unificazione delle pene possono produrre la revoca o l'impossibilita di mantenere la sospensione condizionale quando il nuovo ammontare supera i limiti previsti dall'art.163 cod. pen.; in tale ipotesi occorre una rinnovata valutazione delle condizioni per il beneficio
- Se si contesta la revoca della sospensione condizionale o il riconoscimento della continuazione, la via corretta è l'impugnazione del provvedimento di merito che ha dichiarato la continuazione/cumulo, non l'incidente di esecuzione
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