Sentenza del 11/06/2019 n. 15646 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che l'avviso di accertamento Tarsu fosse illegittimo e insufficientemente motivato. In particolare, lamentava la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162, dell'art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, nonché l'assenza o insufficienza della motivazione e l'omesso esame di un fatto decisivo. Secondo il ricorrente, l'avviso non indicava adeguatamente gli immobili tassati né forniva elementi sufficienti per verificare la pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione regionale avesse fornito una motivazione adeguata, affermando che l'avviso conteneva tutti gli elementi conoscitivi necessari e presentava un grado di determinatezza e intelligibilità sufficiente a consentire al contribuente di esercitare senza difficoltà il diritto di difesa. In particolare, dall'avviso risultava che la pretesa riguardava gli immobili indicati dal contribuente nella denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70. La Corte ha inoltre dichiarato irrituale la costituzione del Comune, poiché la procura apposta alla nota di costituzione non era idonea a consentire la partecipazione all'udienza di discussione in cassazione; pertanto non ha pronunciato sulle spese. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162
Le disposizioni sono state invocate dal contribuente in relazione alla legittimità e alla motivazione dell'avviso di accertamento tributario, ma la Corte ha ritenuto infondate le relative censure.
Art. 132 c.p.c.
La censura relativa alla carenza di motivazione della sentenza è stata respinta, poiché la motivazione della Commissione regionale è stata ritenuta sufficiente a spiegare le ragioni della decisione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17
La norma è stata richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma non è stata ritenuta utile a fondare l'illegittimità dell'accertamento.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Il riferimento alla denuncia presentata dal contribuente ha consentito di identificare gli immobili oggetto della pretesa Tarsu; tale collegamento è stato ritenuto sufficiente a rendere determinato e comprensibile l'avviso.
Art. 83, commi 2 e 3, c.p.c.
"Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso"
Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata nelle forme previste dalla legge. Una procura apposta a una semplice nota di costituzione, anziché al ricorso o al controricorso oppure con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non abilita il difensore a partecipare all'udienza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa dell'amministrazione e di difendersi concretamente, anche mediante il richiamo a dati già presenti in denunce o dichiarazioni precedentemente presentate.
- La contestazione della motivazione dell'avviso non può risolversi in una richiesta alla Corte di cassazione di rivalutare il contenuto degli atti: l'accertamento della sufficienza e intelligibilità degli elementi indicati spetta principalmente ai giudici di merito.
- Il collegamento tra l'avviso e una denuncia tributaria del contribuente può essere sufficiente a identificare gli immobili o i presupposti dell'imposizione, purché il richiamo renda effettivamente comprensibile la pretesa.
- Nel giudizio di cassazione gli adempimenti formali relativi alla procura speciale sono rigorosi: una procura apposta a un atto diverso dal ricorso o dal controricorso può essere inefficace ai fini della partecipazione all'udienza.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, salvo specifiche eccezioni.
- La mancata rituale costituzione della parte resistente può impedire la pronuncia sulle spese processuali, pur non impedendo alla Corte di decidere il ricorso sulla base degli atti ritualmente acquisiti.
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