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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43222/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava il decreto di sequestro preventivo (somma di euro 39.600,00 e macchinari industriali) contestando: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare, perché lo stesso bene era già stato oggetto di sequestro probatorio la cui convalida era stata annullata in sede di riesame, e dunque sarebbe sorta una preclusione all'adozione di un nuovo vincolo cautelare sulle stesse cose; 2) motivazione apparente circa la pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto ai reati contestati (contraffazione e riciclaggio), cioè carenza di adeguata esposizione dei collegamenti funzionali tra i beni e l'attività criminosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondato il richiamo al "giudicato cautelare", sottolineando la netta distinzione fra sequestro probatorio e sequestro preventivo: i due istituti perseguono esigenze diverse (acquisizione di prove vs. impedimento della continuazione o reiterazione del reato e finalità ablative) e, pertanto, non opera la preclusione quando non sussistano identiche premesse giuridiche o fattuali e la stessa esigenza cautelare. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione del tribunale sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sulla pertinenzialità della somma (cash occultato) e dei macchinari (utilizzati per applicare il marchio contraffatto). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 474 (delitti contro la fede pubblica - contraffazione di marchi) e art. 648-bis (ricettazione/riciclaggio)

    Norme sostanziali che delineano le fattispecie di reato oggetto delle indagini; la Corte dà per assunte le imputazioni (contraffazione e reati connessi) che giustificano l'adozione della misura cautelare preventiva se ricorrono fumus e periculum.

  • Codice di procedura penale, art. 649

    Articolo richiamato dai ricorrenti nel motivo di impugnazione; la Corte lo considera parte del quadro normativo attinente alle impugnazioni cautelari, ma ritiene infondato il ricorso che invoca la preclusione derivante da un precedente sequestro probatorio annullato.

  • Codice di procedura penale, art. 262, comma 3

    Richiamato nella giurisprudenza citata per affermare che è ammissibile richiedere un sequestro preventivo su cose già oggetto di sequestro probatorio (anche se restituite), purché sussistano i presupposti per la misura preventiva.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi dedotti dai ricorrenti.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    Richiamata in relazione ai requisiti formali dei motivi di ricorso presentati in Cassazione (sintesi dei motivi).

  • Codice di procedura penale, art. 325

    Norma che regola il rimedio per vizio della motivazione; la Corte osserva che la valutazione incidentale dei dati materiali operata dal tribunale non è meramente apparente e quindi non censurabile con il rimedio di cui all'art. 325.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sequestro probatorio e sequestro preventivo sono istituti distinti: il primo ha funzione probatoria, il secondo finalità impeditiva o ablativa; la presenza di un precedente sequestro probatorio annullato non impedisce automaticamente la successiva adozione di un sequestro preventivo sugli stessi beni, se mutano le premesse o se permangono i presupposti per la misura preventiva.
  • Il "giudicato cautelare" o effetto preclusivo opera solo quando le misure cautelari successive si fondano sulle identiche premesse giuridiche e fattuali e perseguono la stessa esigenza cautelare; in assenza di tale identità, non sussiste preclusione.
  • La pertinenzialità degli oggetti al reato richiede un nesso funzionale non meramente occasionale: denaro occultato e macchinari impiegati nella fabbricazione o nell'applicazione di marchi contraffatti possono legittimare il sequestro preventivo se emerge logicamente il collegamento con l'attività illecita.
  • Le valutazioni incidentali di fatto compiute dal giudice della cautela sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora hanno margini di discrezionalità e non sono facilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizi evidenti di illogicità o contraddittorietà.
  • La proposizione di motivi manifestamente infondati o inammissibili in Cassazione può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.; è dunque necessario valutare attentamente la rilevanza e la fondatezza dei motivi prima di impugnare.

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