Cassazione Penale, Sentenza n. 43222/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava il decreto di sequestro preventivo (somma di euro 39.600,00 e macchinari industriali) contestando: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare, perché lo stesso bene era già stato oggetto di sequestro probatorio la cui convalida era stata annullata in sede di riesame, e dunque sarebbe sorta una preclusione all'adozione di un nuovo vincolo cautelare sulle stesse cose; 2) motivazione apparente circa la pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto ai reati contestati (contraffazione e riciclaggio), cioè carenza di adeguata esposizione dei collegamenti funzionali tra i beni e l'attività criminosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondato il richiamo al "giudicato cautelare", sottolineando la netta distinzione fra sequestro probatorio e sequestro preventivo: i due istituti perseguono esigenze diverse (acquisizione di prove vs. impedimento della continuazione o reiterazione del reato e finalità ablative) e, pertanto, non opera la preclusione quando non sussistano identiche premesse giuridiche o fattuali e la stessa esigenza cautelare. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione del tribunale sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sulla pertinenzialità della somma (cash occultato) e dei macchinari (utilizzati per applicare il marchio contraffatto). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 474 (delitti contro la fede pubblica - contraffazione di marchi) e art. 648-bis (ricettazione/riciclaggio)
Norme sostanziali che delineano le fattispecie di reato oggetto delle indagini; la Corte dà per assunte le imputazioni (contraffazione e reati connessi) che giustificano l'adozione della misura cautelare preventiva se ricorrono fumus e periculum.
Codice di procedura penale, art. 649
Articolo richiamato dai ricorrenti nel motivo di impugnazione; la Corte lo considera parte del quadro normativo attinente alle impugnazioni cautelari, ma ritiene infondato il ricorso che invoca la preclusione derivante da un precedente sequestro probatorio annullato.
Codice di procedura penale, art. 262, comma 3
Richiamato nella giurisprudenza citata per affermare che è ammissibile richiedere un sequestro preventivo su cose già oggetto di sequestro probatorio (anche se restituite), purché sussistano i presupposti per la misura preventiva.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi dedotti dai ricorrenti.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Richiamata in relazione ai requisiti formali dei motivi di ricorso presentati in Cassazione (sintesi dei motivi).
Codice di procedura penale, art. 325
Norma che regola il rimedio per vizio della motivazione; la Corte osserva che la valutazione incidentale dei dati materiali operata dal tribunale non è meramente apparente e quindi non censurabile con il rimedio di cui all'art. 325.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sequestro probatorio e sequestro preventivo sono istituti distinti: il primo ha funzione probatoria, il secondo finalità impeditiva o ablativa; la presenza di un precedente sequestro probatorio annullato non impedisce automaticamente la successiva adozione di un sequestro preventivo sugli stessi beni, se mutano le premesse o se permangono i presupposti per la misura preventiva.
- Il "giudicato cautelare" o effetto preclusivo opera solo quando le misure cautelari successive si fondano sulle identiche premesse giuridiche e fattuali e perseguono la stessa esigenza cautelare; in assenza di tale identità, non sussiste preclusione.
- La pertinenzialità degli oggetti al reato richiede un nesso funzionale non meramente occasionale: denaro occultato e macchinari impiegati nella fabbricazione o nell'applicazione di marchi contraffatti possono legittimare il sequestro preventivo se emerge logicamente il collegamento con l'attività illecita.
- Le valutazioni incidentali di fatto compiute dal giudice della cautela sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora hanno margini di discrezionalità e non sono facilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizi evidenti di illogicità o contraddittorietà.
- La proposizione di motivi manifestamente infondati o inammissibili in Cassazione può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.; è dunque necessario valutare attentamente la rilevanza e la fondatezza dei motivi prima di impugnare.
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