Cassazione Penale, Sentenza n. 31980/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Teramo (27/2/2024) che aveva non convalidato il decreto del Questore (23/2/2024) che imponeva a Dolente il divieto di accesso agli impianti sportivi per cinque anni e, ai sensi dell'art. 6 comma 2 L. 401/89, l'obbligo di presentazione presso la Compagnia Carabinieri di Giulianova in concomitanza con le gare del Giulianova Calcio. Il GIP aveva ritenuto insufficienti le prove circa la presenza e la partecipazione di Dolente agli scontri verificatisi il 4/2/2024 (assenza di annotazioni in PG, mancata corrispondenza fenotipica nei fotogrammi estratti dai video, foto Facebook non dimostrative) e aveva censurato la motivazione del Questore sul perché la sola interdizione dagli stadi fosse insufficiente. Il Procuratore ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'informativa della DIGOS (frame, filmati e riconoscimento operato da operatori di polizia) identificava Dolente come uno degli aggressori e che, trattandosi di soggetto già destinatario di DASPO, sussisteva l'automaticità/obbligatorietà dell'imposizione dell'obbligo di presentazione oltre alla sussistenza di gravi indizi per reati (richiamando artt. 588 c.2 c.p., art. 6-bis L. 401/89 e art. 5 L. 152/75).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso del Procuratore e ha annullato l'ordinanza del GIP con rinvio al Tribunale di Teramo. La Corte ha rilevato che il GIP non ha considerato elementi decisivi contenuti nell'informativa DIGOS (fotogrammi e il riconoscimento espresso dai sostituti commissari Coccia e Liberati) e ha errato nel sostenere l'assenza di annotazioni di PG che attestassero il riconoscimento. Inoltre la Corte ha richiamato l'art. 6 comma 5 L. 401/1989 secondo cui, nei confronti di chi è recidivo (già destinatario di DASPO), l'obbligo di comparizione è prescrizione obbligatoria e non suscettibile di essere disatteso senza adeguata motivazione. In conclusione, la motivazione del GIP è stata ritenuta meramente apparente per avere ignorato dati probatori rilevanti e per non aver adeguatamente valutato la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza; l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1989, n. 401, art. 6 comma 2
Disciplina l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia come misura accessoria al divieto di accesso agli impianti sportivi; la Corte ha ritenuto legittimo il suo utilizzo quando gli elementi investigativi dimostrano la partecipazione a episodi violenti.
Legge 23 dicembre 1989, n. 401, art. 6 comma 4
Pur prevedendo testualmente la proponibilità del ricorso per cassazione solo avverso l'ordinanza di convalida, la giurisprudenza e la Corte hanno ammesso il ricorso del Pubblico Ministero anche contro l'ordinanza di diniego di convalida quando il provvedimento incide significativamente sulla libertà personale.
Legge 23 dicembre 1989, n. 401, art. 6 comma 5
Prevede che nei confronti della persona recidiva (già destinataria di DASPO) sia obbligatoria l'imposizione dell'obbligo di comparizione e che la durata non possa essere inferiore a cinque anni; la Corte ha ritenuto che il GIP dovesse tenerne conto e che la mancata applicazione richiedesse motivazione adeguata.
Codice penale, art. 588 comma 2
Norma richiamata dal Procuratore come possibile fattispecie delittuosa (lesioni aggravate o correlate agli scontri); la Corte non ha escluso la rilevanza degli elementi probatori a sostegno di tali addebiti nel quadro della pericolosità valutata per la misura.
Legge 11 luglio 1975, n. 152, art. 5
Norma richiamata nel ricorso (contestazioni correlate all'ordine pubblico/sicurezza); utilizzata dal PM per delineare il quadro normativo dei reati o delle sanzioni connessi agli scontri.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Limita i motivi di ricorso in Cassazione al vizio di diritto; la Corte ha richiamato l'eccezione che il vizio di travisamento della prova è valutabile in Cassazione solo se la travisazione ha investito plurime circostanze decisive o ha reso la motivazione apparente/inesistente.
Costituzione, art. 111 comma 7 e Codice di procedura penale art. 568 comma 2
Richiamati come fondamento del diritto di impugnazione e del controllo giurisdizionale sulle misure che incidono sulla libertà personale, giustificando l'ammissione del ricorso del PM.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero è ammissibile anche contro ordinanze di diniego di convalida del GIP quando il provvedimento incide significativamente sulla libertà personale, malgrado il testo letterale dell'art. 6 comma 4 L. 401/89.
- In Cassazione, il vizio per travisamento della prova è normalmente escluso salvo che la valutazione probatoria dei giudici di merito abbia ignorato o travisato plurime circostanze decisive al punto da rendere la motivazione apparente o inesistente.
- Il GIP deve valutare e motivare espressamente gli elementi informativi prodotti dalla DIGOS (frame, filmati, riconoscimenti formali): l'ignoranza o la falsa rappresentazione di tali elementi può determinare l'annullamento dell'ordinanza per carenza di motivazione.
- Nei confronti di soggetti recidivi già destinatari di DASPO, l'art. 6 comma 5 L. 401/1989 impone l'obbligatorietà dell'obbligo di comparizione e una durata minima della misura; la mancata applicazione richiede una motivazione specifica e fondata.
- Il Questore deve comunque spiegare perché misure meno afflittive (es. solo divieto di accesso agli stadi) siano insufficienti; tuttavia, la presenza di precedenti, denunce e riconoscimenti in filmati rafforza la necessità di misure cautelari più incisive.
- Per chi impugna o difende in simili procedimenti: documentare con chiarezza la catena probatoria (filmati con fotogrammi, verbali di riconoscimento, annotazioni di PG) e spiegare puntualmente la proporzionalità e l'adeguatezza della misura applicata o contestata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31944/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31947/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31950/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31953/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31954/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31955/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →