Sentenza del 12/02/2020 n. 3376 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo per: mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento relative a tributi (tassa automobilistica), carenza di motivazione del provvedimento, preesistente iscrizione ipotecaria sulle stesse cartelle, omesso invio dell'intimazione di pagamento prevista (art. 50 D.P.R. n. 600/1973) e violazione dei principi di trasparenza e buona fede da parte dell'agente della riscossione.
La decisione
La CTP di Roma ha annullato il fermo per alcune cartelle: ha rilevato lo sgravio di alcune cartelle, la prescrizione per altre relative alla tassa automobilistica e la mancata notifica dell'avviso di intimazione (art. 50 D.P.R. n. 600/1973). La CTR Lazio ha confermato la decisione di primo grado. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati o inammissibili i motivi: 1) la prescrizione era stata eccepita dal contribuente fin dal primo grado; 2) la CTR non aveva fondato la decisione sulla nullità delle notifiche ma sulla sopravvenuta mancata sussistenza del presupposto del fermo (sgravio e prescrizione); 3) il motivo era formulato con riferimento erroneo al previgente paradigma dell'art. 360 c.p.c., n.5 (modificato dal D.L. n.54/2012 conv. L.134/2012); 4) mancata considerazione della regolarità della notifica non incideva sulla ratio decidendi che aveva già escluso il presupposto del fermo. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Corte ha rilevato l'obbligo per il ricorrente (Equitalia) del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater. Non pronuncia sulle spese di Cassazione per mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 112; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Usati come parametri di censura sull'ermeneutica e motivazione della sentenza: la Corte ha ritenuto che i profili dedotti (estrapetizione, vizio di motivazione, omesso esame) non ricorressero o fossero stati erroneamente formulati con riferimento alla versione anteriore alle modifiche del 2012.
D.P.R. 30 settembre 1973 n. 602
Invocato dal ricorrente per la presunta errata applicazione in tema di notifiche delle cartelle; la Corte ha osservato che la decisione di merito non si è fondata sulla nullità delle notifiche ma su sopravvenute cause di estinzione o annullamento dei crediti.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Richiamato in relazione all'obbligo di invio dell'intimazione di pagamento prima di misure esecutive; la CTP ha ritenuto la mancata notifica dell'avviso di intimazione tra le ragioni di illegittimità del fermo per le cartelle censurate.
D.L. 24 aprile 2012 n. 54, conv. L. 7 giugno 2012 n. 134
modifiche art. 360 c.p.c., n. 5
La Corte ha richiamato la modifica normativa per censurare la formulazione inadeguata di un motivo di ricorso (terzo motivo) posto alla Corte di Cassazione in base al previgente parametro.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Applicato per disporre l'obbligo del versamento da parte del ricorrente in Cassazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se alcune cartelle di pagamento vengono successivamente sgravate o per alcune matura la prescrizione, il presupposto per misure esecutive (es. fermo amministrativo) può venire meno; il giudice di merito può annullare il provvedimento per tali ragioni anche senza entrare in tutte le questioni eventuali sulla singola notifica.
- La mancata notifica dell'intimazione di pagamento prevista dalle norme fiscali può costituire profilo rilevante di illegittimità delle misure di esecuzione, ma la sua incidenza dipende dalla valutazione complessiva dei presupposti del provvedimento.
- Le censure in Cassazione devono essere formulate secondo i parametri normativi vigenti (es. art. 360 c.p.c. come modificato): motivi basati su norme ormai mutate possono essere dichiarati inammissibili.
- Se il contribuente ha eccepito la prescrizione già in primo grado, il giudice di legittimità considera la questione rilevata e non può essere censurata come 'non prospettata' dal merito.
- Impugnazioni che lamentano la nullità delle notifiche devono cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha deciso per sopravvenuta insufficienza del titolo (sgravio/prescrizione), un attacco concentrato solo sulla regolarità delle notifiche può risultare irrilevante o inammissibile.
- La parte soccombente in Cassazione può essere tenuta al versamento di contributi unificati supplementari se ricorrono i presupposti di legge (D.P.R. n.115/2002).
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