Sentenza n. 1205/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla diffida del 3 aprile 2026; contestualmente, nota ADM del 26 marzo 2026 che affermava la non operatività delle zone franche extradoganali in Sardegna in assenza del decreto attuativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di un’impresa individuale con sede operativa ad Arbus aveva sostenuto che le merci introdotte e movimentate in Sardegna fossero assoggettate al regime di zona franca previsto dall’art. 12 dello Statuto speciale e dal d.lgs. 75/1998, con conseguente non applicazione dell’IVA. Dopo che ADM aveva comunicato ai fornitori che in Sardegna non erano operative zone franche extradoganali e, con nota del 26 marzo 2026, aveva precisato che l’operatività richiedeva un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non ancora emanato, il titolare aveva diffidato l’amministrazione il 3 aprile 2026 a riesaminare la posizione, informare i fornitori e rimuovere gli effetti pregiudizievoli. Dopo la morte del titolare, l’erede ha agito contro il silenzio, deducendo il decorso del termine per provvedere e chiedendo inoltre l’annullamento o la nullità della nota, l’accertamento del diritto al regime fiscale e doganale, misure conformative e risarcimento dei danni. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda contro il silenzio: la diffida del 3 aprile riproponeva le ragioni già sottoposte ad ADM con la nota del 5 marzo, cui l’amministrazione aveva risposto il 26 marzo. Essa è stata quindi qualificata come istanza di autotutela diretta al riesame di un precedente provvedimento. Per una richiesta di questo tipo non sussiste un obbligo giuridico di provvedere, poiché l’attivazione dell’autotutela è discrezionale e la relativa istanza costituisce una mera sollecitazione; ADM poteva pertanto opporre un rifiuto preliminare senza che si formasse silenzio-inadempimento. La sentenza non ha deciso nel merito le autonome azioni di annullamento, accertamento e risarcimento, né la questione di giurisdizione: ha disposto la conversione del rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e rimesso la causa sul ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica. Spese rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio - rifiuto e lo strumento di tutela offerto (oggi, dall’art. 117 c. p. a.).
L’azione contro il silenzio non è utilizzabile per imporre all’amministrazione di avviare o concludere un procedimento di autotutela sollecitato dal privato, quando manca un obbligo giuridico di provvedere.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Con riguardo alle azioni ordinarie di annullamento, accertamento e risarcimento danni, va invece disposta la conversione del rito per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario ai sensi dell’art. 32, c. 2, c.p.a., salva e impregiudicata ogni valutazione in ordine alla giurisdizione di questo giudice.
Quando nello stesso giudizio sono proposte azioni ordinarie insieme all’azione sul silenzio, il giudice può disporre la conversione del rito per trattare le prime secondo il rito ordinario, lasciando impregiudicata la questione di giurisdizione.
Massime di principio
- L’istanza con cui il privato sollecita il riesame in autotutela di una precedente determinazione, riproponendo le ragioni già esaminate dall’amministrazione, non determina un obbligo giuridico di provvedere azionabile con il rito sul silenzio: l’autotutela è esercitata discrezionalmente d’ufficio e l’istanza privata ha valore di mera sollecitazione.
- Il rifiuto preliminare di attivare l’autotutela, quando l’amministrazione ritiene insussistenti i presupposti per riaprire il procedimento, non equivale a silenzio-inadempimento; la relativa richiesta non rende coercibile l’esercizio del potere di riesame.
- Quando sono cumulate all’azione contro il silenzio autonome azioni di annullamento, accertamento o risarcimento, il giudice può convertire il rito per la loro prosecuzione nelle forme ordinarie, senza anticipare la decisione sulla giurisdizione.
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