Sentenza n. 1007/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente e al relativo contributo di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 luglio 2024. La sentenza aveva condannato l'amministrazione ad assegnare, ora per allora, la Carta Elettronica del Docente, accreditando l'importo nominale di 1.000 euro, oltre interessi legali o rivalutazione, quale contributo per la formazione professionale. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici di somme di denaro, il Ministero non aveva né corrisposto il bonus né messo a disposizione la Carta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha specificamente contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e rituale il giudizio di ottemperanza, poiché diretto all'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione e non eseguita. Il ricorso era stato notificato alla controparte e depositato nel rispetto del dimezzamento dei termini previsto per il rito camerale e dell'art. 114 c.p.a.; inoltre, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. La mancata contestazione specifica dell'inadempimento è stata valutata ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Il Ministero è stato ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi, per la sorte capitale e per rivalutazione e/o interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 750 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
giudizio di ottemperanza esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato; la cognizione resta limitata alla stretta esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza e risulta rispettata in ragione della comprovata formazione del giudicato sulla sentenza azionata.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata soltanto dopo l'infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata contestazione specifica dell'inadempimento dedotto dalla parte ricorrente ha consentito al giudice di ritenerlo provato.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio amministrativo seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata nel giudicato del Tribunale di Brindisi quale fondamento del beneficio economico annuale per la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario; il giudice amministrativo deve limitarsi alla stretta esecuzione del comando giudiziale, senza estendere la cognizione a domande diverse o ulteriori rispetto al giudicato.
- L'esecuzione dell'ordine contenuto in una sentenza costituisce un dovere inderogabile d'ufficio della pubblica amministrazione destinataria, nonché dei suoi rappresentanti e funzionari competenti.
- Nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, il giudizio di ottemperanza può essere attivato dopo l'infruttuoso decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La mancata contestazione specifica, da parte dell'amministrazione resistente, dell'inadempimento dedotto nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di ritenerlo provato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
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