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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6180/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativa al profitto del reato derivante da indebite compensazioni per gli anni d'imposta 2017 e 2018. Ha dedotto che il giudice avrebbe dovuto ordinare la confisca anche in assenza di un precedente provvedimento di sequestro e senza necessità di individuare specifici beni da acquisire.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato la legittimità del ricorso del pubblico ministero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per denunciare l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria. Pur confermando l'applicazione della pena concordata (2 anni di reclusione), ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bergamo perché si pronunci, nel contraddittorio delle parti, sull'ammontare del profitto del reato e sulla conseguente confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che individua il reato contestato (indebite compensazioni); è il titolo di reato rispetto al quale è stato applicato il patteggiamento.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato fiscale: la Corte ha ritenuto che, se ricorrono i presupposti, il giudice è tenuto a pronunciare la confisca anche nell'ambito del patteggiamento e anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, senza necessità di individuare subito beni specifici.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Autorizza il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la decisione sul patteggiamento; la Corte ha confermato che tale rimedio è ammissibile per censurare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29428/2019 (P.G./Scarpulla)

    Precedente richiamato che ha stabilito la possibilità per il pubblico ministero di impugnare il patteggiamento per omissione della confisca obbligatoria, qualificando tale omissione come illegittima sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti al reato.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. quando il giudice ometta di applicare una confisca obbligatoria prevista dalla legge.
  • La confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 deve essere disposta dal giudice se ne ricorrono i presupposti, anche se il processo si conclude con patteggiamento e anche in assenza di un precedente sequestro cautelare.
  • Quando la confisca non è stata statuita, la sentenza di patteggiamento può essere annullata limitatamente a tale omissione e rinviata al giudice di merito perché determini l'ammontare del profitto e decida sulla confisca nel contraddittorio delle parti.
  • L'ordine della confisca non richiede necessariamente l'immediata individuazione di specifici beni; il giudice può ordinare la confisca del profitto e successivamente adottare misure per la sua esecuzione e individuazione dei beni.
  • L'accertamento e la quantificazione del profitto del reato sono attività essenziali ai fini della confisca e devono svolgersi nel contraddittorio tra accusa e difesa; l'omissione di tali accertamenti integra vizio reclamabile in cassazione da parte del pubblico ministero.

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