Sentenza n. 156/2026 - Roma, Sezione 2T
PER L'ANNULLAMENTO: della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 411/2025 del 12/11/2025 di rigetto dell'istanza della ricorrente di revisione del piano di massima occupabilità di Via Santa Maria dell'Anima; -ove occorrer possa, del verbale della Commissione Tecnica del 17/06/2025, menzionato ma non allegato; -di ogni altro atto, parere, nota, non conosciuto e che sia ostativo all'istanza della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di Giunta Capitolina n. 411/2025 di rigetto dell'istanza di revisione del piano di massima occupabilità di Via Santa Maria dell'Anima
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il rigetto in limine della propria istanza di revisione del piano di massima occupabilità (PMO), nella parte in cui il piano non consentiva un'occupazione eccedente le pertinenze del locale. L'amministrazione aveva ritenuto insussistente una sopravvenienza idonea a giustificare la revisione ai sensi dell'art. 10, comma 4, della DAC 21/2021, escludendo che la liberatoria rilasciata da terzi per l'utilizzo di ulteriori spazi potesse rilevare, poiché non costituiva una modifica normativa o un mutamento dello stato dei luoghi e rappresentava un accordo privatistico variabile nel tempo. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis e ss. della legge n. 241/1990 e dell'art. 10, comma 4, della DAC 21/2021, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, violazione del principio di tassatività, arbitrarietà e ingiustizia manifesta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il TAR ha qualificato la stesura e la revisione dei PMO come una peculiare attività che, pur riconducibile al genere degli atti di pianificazione, individua concretamente gli spazi concedibili ai singoli esercizi di ristorazione e presenta quindi una dimensione istruttoria riferita a specifiche occupazioni. Ha rilevato che il regolamento capitolino attribuisce espressamente rilievo alle liberatorie di terzi nell'individuazione e nell'ampiezza degli spazi pubblici occupabili. Ne consegue che la sopravvenuta disponibilità di una liberatoria non può essere esclusa in limine quale circostanza irrilevante ai fini della revisione del PMO, ma deve essere considerata almeno per rivalutare le determinazioni precedentemente assunte. La deliberazione è stata pertanto annullata nei limiti in cui aveva escluso in radice la possibile revisione del piano per effetto della liberatoria, restando ferme le ulteriori valutazioni dell'amministrazione. Le spese di lite sono state compensate per la sostanziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state avvisate.
art. 10-bis l. 241/1990
La sua violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica autonoma valutazione su tale censura.
art. 10, comma 4, DAC 21/2021
La disposizione, applicabile alla fattispecie, disciplina i presupposti per la revisione del PMO; la sopravvenuta disponibilità di una liberatoria deve essere considerata almeno ai fini della rivalutazione dell'istanza.
art. 12, comma 3, lettera h), DAC 21/2021
Il regolamento capitolino attribuisce rilievo alle liberatorie di terzi nell'individuazione e nell'ampiezza degli spazi pubblici occupabili.
art. 13, comma 1, lettera g), DAC 21/2021
La disposizione conferma la rilevanza delle liberatorie di terzi nella determinazione degli spazi occupabili.
Massime di principio
- I piani di massima occupabilità che individuano concretamente gli spazi concedibili ai singoli esercizi di ristorazione hanno una dimensione specifica e istruttoria, pur rientrando formalmente nel genere degli atti di pianificazione.
- Quando la disciplina regolamentare attribuisce rilievo alle liberatorie di terzi per individuare o ampliare gli spazi pubblici occupabili, la sopravvenuta disponibilità di una liberatoria non può essere considerata in radice irrilevante ai fini della revisione del piano di massima occupabilità.
- L'amministrazione, investita di un'istanza di revisione di un piano di massima occupabilità, deve esaminare la liberatoria sopravvenuta almeno ai fini della rivalutazione delle precedenti determinazioni, senza poter rigettare l'istanza in limine sul solo presupposto che l'accordo abbia natura privatistica e sia variabile nel tempo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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