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Ordinanza

Ordinanza n. 1601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione IV, n. 23843/2025, favorevole al ricorrente di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (docente)

Prevale il privato

La controversia

I Ministeri hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. La controversia riguardava la posizione dell’appellato, che aveva conseguito il TFA sul sostegno presso un’università italiana e che, con decreto dirigenziale dell’UST di Taranto, era stato collocato nella prima fascia delle GPS della Provincia di Taranto ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2024, n. 71. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di merito dell’appello, limitandosi a riferire la domanda cautelare di sospensione della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza. Ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile, poiché, successivamente ai provvedimenti impugnati in primo grado, l’appellato aveva ottenuto il collocamento nella prima fascia delle GPS della Provincia di Taranto. Tale sopravvenienza ha escluso il requisito cautelare del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della sopravvenienza delle circostanze rilevanti rispetto all’adozione dei provvedimenti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante

    La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello; la sospensione è stata negata per l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 31 maggio 2024, n. 71

    ai sensi dell’art.7 comma 2 bis del D.L. 31.5.2024 n.71

    La norma è richiamata quale base del collocamento dell’appellato nella prima fascia delle GPS della Provincia di Taranto; tale collocamento sopravvenuto è stato considerato decisivo per escludere il periculum in mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza può essere negata quando circostanze sopravvenute abbiano eliminato o significativamente ridotto il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dalla parte appellante.
  • Il conseguimento, nelle more del giudizio, di una posizione amministrativa favorevole sostanzialmente satisfattiva dell’interesse controverso può escludere il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione della sentenza di primo grado.
  • La sopravvenienza di circostanze successive all’adozione degli atti impugnati può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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