Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di lavoro marittimo intercorsi tra un lavoratore imbarcato e la società datrice. La Corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha accertato che tra le parti era intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16 aprile 1998 e ha condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 3, 83 e 84 del CCNL 5 giugno 2007 per l'imbarco degli equipaggi, sostenendo che, nelle ipotesi di nullità del termine nel contratto di lavoro marittimo, il rapporto non si trasforma in un ordinario rapporto a tempo indeterminato, ma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato marittimo; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 32, commi 5 e 7, della l. n. 183 del 2010, lamentando che l'indennità fosse stata liquidata in misura eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché il vizio di omesso esame del fatto decisivo era prospettato oltre i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite, e in parte infondato, perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di nullità del termine nel lavoro marittimo, non esiste una nozione di rapporto a tempo indeterminato diversa da quella del lavoro comune, né il rapporto si risolve automaticamente allo sbarco del marittimo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la quantificazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 spetta al giudice di merito entro il minimo e il massimo previsti e può essere censurata in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva indicato i parametri utilizzati, ossia la durata complessiva del rapporto e le dimensioni dell'impresa. Nulla è stato disposto per le spese per mancanza di attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 3, 83 e 84 CCNL 5 giugno 2007 per l'imbarco degli equipaggi delle navi delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale Caremar-Saremar-Siremar-Toremar
Invocati dalla ricorrente a sostegno della tesi che, nel lavoro marittimo, la nullità del termine comporti la conversione in un rapporto a tempo indeterminato marittimo e non in un rapporto comune; la Corte non aderisce a tale impostazione e richiama la giurisprudenza di legittimità contraria.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se dedotto al di fuori dei limiti fissati dalle Sezioni Unite.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama la possibilità di rinvio ai precedenti di legittimità per ogni ulteriore aspetto della questione.
l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7
L'indennità prevista per la nullità del termine nei contratti a termine è determinata dal giudice di merito tra un minimo e un massimo, secondo i criteri richiamati dalla norma.
art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604
Richiamato quale parametro per la determinazione della misura dell'indennità nei limiti stabiliti dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha modificato l'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel lavoro marittimo, la nullità del termine non comporta la creazione di una figura contrattuale distinta e autonoma rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato di diritto comune; la nozione di rapporto a tempo indeterminato resta unitaria.
- La qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato implica l'assenza di una predeterminazione del momento di cessazione, senza che il rapporto si estingua automaticamente allo sbarco del marittimo.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile in cassazione solo nei rigorosi limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite; non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'apprezzamento del merito.
- La determinazione dell'indennità per la nullità del termine, entro il minimo e il massimo legali, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto per totale mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Ai fini della quantificazione dell'indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010, il giudice deve esplicitare i criteri considerati, potendo valorizzare la durata complessiva del rapporto e le dimensioni dell'impresa.
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