Sentenza n. 733/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2023, nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo abilitativo e senza autorizzazione paesaggistica in area vincolata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, in sintesi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 31, 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Ha contestato l’errata qualificazione degli interventi, sostenendo che il Comune avrebbe incluso nell’ordine demolitorio opere prive di rilevanza edilizia o paesaggistica, riconducendo alla nuova costruzione interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia o interventi edilizi minori. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione, istruttoria e presupposto, sostenendo che alcune opere non fossero soggette a titolo abilitativo o autorizzazione paesaggistica e che, comunque, fossero assoggettabili soltanto a sanzione pecuniaria. Con il secondo motivo ha contestato l’applicabilità della sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Gli interventi accertati riguardavano ampliamenti e mutamenti di destinazione d’uso di locali interrati e seminterrati, modifiche distributive e dei prospetti, realizzazione di una veranda e di un bagno, eliminazione di scale e bucature, nonché sistemazioni esterne con murature di sostegno, scale, camminamenti, pergolati, pavimentazioni ed elementi fissi di arredo.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha ritenuto applicabile l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali impone al dirigente comunale di ingiungere la rimozione o demolizione, indicando l’area da acquisire. Ha altresì richiamato l’art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, che impone, in caso di violazione degli obblighi e degli ordini paesaggistici, la rimessione in pristino a spese del trasgressore, salvo le ipotesi previste dal comma 4. Secondo il Collegio, la valutazione degli abusi edilizi e paesaggistici deve essere complessiva e non atomistica: occorre considerare l’impatto congiunto delle opere sull’assetto del territorio e sul paesaggio, senza isolare i singoli interventi eventualmente minori. Nel caso concreto, il sopralluogo comunale aveva accertato opere eseguite in assenza di titolo edilizio, autorizzazione paesaggistica e degli ulteriori atti di assenso necessari. L’immobile e l’area erano integralmente sottoposti a vincolo idrogeologico e paesaggistico, con ulteriore collocazione parziale nella fascia di inedificabilità assoluta di tre metri dal Rio delle Armi. La consistenza complessiva degli interventi aveva determinato una significativa trasformazione del territorio in area vincolata. Ne è conseguito che l’ordine di demolizione costituiva atto obbligato e resisteva alle censure di errata qualificazione, difetto di istruttoria, motivazione e presupposto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione degli interventi edilizi; il giudice non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione agli interventi eventualmente eseguibili senza titolo; il giudice esclude comunque che la valutazione possa essere atomistica rispetto alla complessiva trasformazione del territorio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
La realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali comporta l’adozione dell’ordine di rimozione o demolizione; nel caso concreto la sanzione demolitoria è stata ritenuta obbligata.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente, senza autonoma applicazione nella motivazione decisoria.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente, senza autonoma applicazione nella motivazione decisoria.
art. 167 d.lgs. 42/2004
In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
In area paesaggisticamente vincolata, la violazione degli obblighi paesaggistici comporta in via generale la rimessione in pristino, salvo le ipotesi derogatorie previste dal comma 4.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- La valutazione di un abuso edilizio e paesaggistico deve essere compiuta considerando complessivamente le opere realizzate e il loro impatto contestuale sull’assetto del territorio e sul paesaggio, non mediante un esame atomistico dei singoli interventi.
- Quando opere edilizie consistenti determinano una significativa trasformazione del territorio in area vincolata e sono state realizzate senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica, l’ordine di demolizione costituisce esercizio vincolato del potere repressivo e non è superabile qualificando singole opere come interventi minori autonomamente considerati.
- In presenza di violazioni degli obblighi paesaggistici, la rimessione in pristino prevista dall’art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 costituisce la regola, salvo le specifiche ipotesi derogatorie previste dal comma 4.
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