Sentenza del 22/06/2020 n. 40 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche - Plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni - Terreno agricolo con limitata capacità edificatoria - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettamento a tassazione, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, della plusvalenza realizzata vendendo un terreno agricolo. Il contribuente ha contestato che il terreno fosse suscettibile di utilizzazione edificatoria: secondo la disciplina urbanistica vigente alla data della cessione, esso era destinato all’agricoltura e consentiva soltanto la realizzazione di manufatti strumentali all’attività agricola, quali case coloniche, fienili e strutture agricole.
La decisione
È stata esclusa la tassazione della plusvalenza. La limitata possibilità di realizzare manufatti funzionali all’attività agricola non trasforma il terreno in area edificabile, se resta ferma la destinazione agricola stabilita dallo strumento urbanistico vigente al momento della cessione. Non sono sufficienti a fondare l’imposizione presunzioni basate su sviluppi futuri, eventuali e dipendenti dalla volontà dell’acquirente. Il testo fornito non indica importi, estremi dell’atto impugnato, giudice, grado o statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR
La norma di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR ritiene redditi soggetti ad imposizione fiscale le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, e tali sono quelli così qualificati dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La tassazione della plusvalenza richiede che, alla data della vendita, gli strumenti urbanistici vigenti qualifichino il terreno come suscettibile di utilizzazione edificatoria. La sola possibilità di costruire manufatti agricoli strumentali non basta, se non muta la destinazione agricola.
Massime di principio
- Per stabilire se una plusvalenza da cessione di terreno è imponibile, occorre guardare alla qualificazione urbanistica vigente alla data della cessione, non a possibili trasformazioni successive.
- La possibilità urbanistica di costruire edifici esclusivamente funzionali all’attività agricola non rende di per sé il terreno edificabile ai fini della disciplina indicata, quando la destinazione agricola rimane invariata.
- Non fondano l’imposizione fiscale mere prospettive edificatorie future o eventuali, soprattutto se la loro realizzazione dipende da scelte dell’acquirente successive alla cessione.
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