Cassazione Penale, Sentenza n. 46515/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di consegna al Governo spagnolo in esecuzione di mandato di arresto europeo (Tribunale di Saragozza, 26/5/2021) per il reato di truffa commessa in Spagna tra il 29/4/2020 e il 19/5/2020. Il difensore del consegnando ha dedotto: (i) nullità della sentenza per mancata indicazione del difensore Valbona Shakaj, con conseguente limitazione della conoscenza dell'atto; (ii) carenza di indicazioni nel mandato di arresto europeo in violazione dell'art. 6, comma 1 lett. e) e g) della I. n. 69/2005 (mancanza di descrizione dettagliata del fatto, somme inviate, conto destinatario, condotte e date, e delle fonti di prova); (iii) mancata valutazione delle condizioni personali del ricorrente (art. 27 Cost. e art. 18-bis I. n. 69/2005), in particolare il radicamento sul territorio italiano, il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, i requisiti per il permesso UE di soggiornanti di lungo periodo e la stabile attività lavorativa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse a motivazione contestuale e letta in udienza l'11/10/2022; il ricorso è stato depositato via PEC il 21/10/2022 da un difensore nominato il 14/10/2022, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 I. n. 69/2005 come sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgvo 2/2/2021 n. 10. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; sono stati ordinati gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
Norme richiamate
I. n. 69/2005, art. 6, comma 1, lett. e) e g)
La norma richiede che il mandato di arresto europeo contenga una descrizione circostanziata del fatto e delle circostanze rilevanti; la Corte non ha deciso sul merito di tale carenza perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, ma il motivo era diretto a contestare l'adeguatezza della descrizione del reato e delle fonti di prova nel mandato.
I. n. 69/2005, art. 22
Stabilisce termini e adempimenti relativi ai ricorsi avverso le decisioni sulle misure di consegna; la Corte ha applicato il termine di cinque giorni per proporre il ricorso quando la sentenza è a motivazione contestuale.
D.leg.vo 2 febbraio 2021 n. 10, art. 18, comma 1, lett. a)
Modifica il termine procedurale richiamato dall'art. 22 I. n. 69/2005; la Corte ha ritenuto applicabile tale sostituzione per stabilire il termine di cinque giorni per il ricorso.
Cost., art. 27, comma 3
Rileva per la tesi difensiva secondo cui le condizioni personali del consegnando devono essere valutate; nella decisione di cassazione la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
I. n. 69/2005, art. 18-bis, comma 1 lett. a) e comma 2
Consente di dedurre come fattori rilevanti per l'opposizione alla consegna le condizioni personali e i legami sul territorio; tuttavia, la Corte ha respinto il ricorso per motivi temporali senza entrare nel merito della valutazione di tali condizioni.
I. n. 69/2005, art. 22, comma 5
Prevede adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto che vengano eseguiti tali adempimenti a valle della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Se la decisione è pronunciata a motivazione contestuale e letta in udienza, il termine per proporre ricorso è molto breve (cinque giorni) e decorre dalla lettura: il mancato rispetto di tale termine comporta inammissibilità.
- Vizi formali del provvedimento (es. mancata indicazione di un difensore) devono essere denunciati tempestivamente; l'eccezione tardiva difficilmente viene valutata se il ricorso è inammissibile per ragioni procedurali.
- L'insufficiente specificazione del mandato di arresto europeo (mancanza di dati su somme, conti, date e fonti di prova) è una censura rilevante ai fini dell'estradizione/consegna, ma va introdotta e sviluppata nei termini procedurali previsti.
- Le condizioni personali del destinatario (permesso di soggiorno, radicamento, lavoro, diritto alla protezione) possono influire sulla decisione di consegna, ma devono essere adeguatamente documentate e tempestivamente prospettate.
- In casi di decisione con motivazione contestuale è essenziale nominare immediatamente un difensore e provvedere al deposito del ricorso entro i termini per non precludere l'accesso al sindacato di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46234/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46235/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46237/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46238/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46239/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →