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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23400/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare: una parte era stata condannata in primo grado, in sua contumacia, a restituire all'altra euro 310.000 a titolo di caparra versata. In appello la parte condannata ha dedotto la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo giudizio, sostenendo che la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale ex art. 8, comma 4, l. n. 890/1982 fosse viziata perché priva dell'indicazione del soggetto richiedente la notifica e recante una dicitura ambigua ('atti amministrativi/atti giudiziari'). La Corte d'appello ha ritenuto valida la notificazione e ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 8 l. n. 890/1982 e degli artt. 156, 327 e 354 c.p.c., assumendo che l'omissione del nome del notificante e l'ambiguità dell'avviso impedissero il raggiungimento dello scopo della notificazione; (2) violazione dell'art. 156, commi 2 e 3, c.p.c., sostenendo che il vizio non fosse sanato perché l'atto non era stato ritirato né la notificazione rinnovata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, pur dovendosi dare conto, per la notificazione a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario, dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito per verificare l'effettiva conoscenza del deposito e la tutela del diritto di difesa, nel caso concreto non era contestato che l'avviso fosse stato regolarmente recapitato e prelevato. L'unica doglianza riguardava l'omessa indicazione del nome della parte richiedente e la dicitura 'atti amministrativi/atti giudiziari', ma tali elementi non hanno inciso, secondo la Corte, sulla validità della notificazione nei termini prospettati. Ne è derivata la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 890/1982

    nella notificazione a mezzo posta, la comunicazione di avvenuto deposito deve consentire di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto; nel caso concreto, l'avviso recapitato e prelevato è stato ritenuto sufficiente, nonostante le omissioni denunciate.

  • art. 156 c.p.c.

    il vizio di notificazione è irrilevante se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; nel caso di specie la Corte ha escluso che le irregolarità denunciate impedissero la validità della notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    la mancata dimostrazione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo ha escluso l'applicazione del termine semestrale previsto dalla norma, con conseguente tardività dell'appello.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 156 e 327 c.p.c., senza che la Corte ne ravvisasse violazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro di legittimità per entrambi i motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta ex l. n. 890/1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la validità del procedimento va verificata attraverso la comunicazione di avvenuto deposito e la sua effettiva recapitazione, così da accertare che il destinatario abbia potuto conoscere il deposito dell'atto e difendersi.
  • Le irregolarità della comunicazione di avvenuto deposito non determinano nullità della notificazione quando, in concreto, risulti che l'avviso sia stato recapitato e prelevato dal destinatario e che l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
  • Ai fini dell'art. 156 c.p.c., il vizio formale della notificazione è sanato quando non incide sulla concreta conoscibilità dell'atto e sul raggiungimento dello scopo legale della notificazione.
  • Se la notificazione dell'atto introduttivo è valida, non opera il regime di decorrenza semestrale dell'impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. per la sentenza non notificata, con conseguente tardività dell'appello proposto oltre il termine ordinario.
  • La doglianza cassatoria sulla notificazione deve confrontarsi con il dato decisivo dell'effettiva conoscenza o della possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, non essendo sufficiente la mera denuncia di omissioni formali prive di concreta incidenza sul contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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