Cassazione Penale, Ordinanza n. 23698/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati in sede di cognizione. Deduce che il giudice dell’esecuzione avrebbe disatteso i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare l’unicità del disegno criminoso, che nel caso concreto sarebbe desumibile dalla vicinanza temporale dei fatti, dalla prossimità dei luoghi di spaccio e dal medesimo modus operandi. La Corte osserva tuttavia che il provvedimento impugnato ha applicato correttamente i principi in tema di continuazione, evidenziando: l’esistenza, per tre dei fatti, di un precedente rigetto non superato da elementi nuovi; l’impossibilità di ricondurre gli episodi a una deliberazione unitaria e anticipata; la diversità delle causali e delle modalità esecutive emerse dalle sentenze di merito. Il ricorso viene ritenuto non specificamente confrontato con tali argomentazioni.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
la continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma solo all’esito di un rigoroso accertamento sull’esistenza di un preesistente programma criminoso unitario, almeno nelle linee essenziali.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa dell’impugnazione.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
il riconoscimento della continuazione richiede la verifica rigorosa che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati nelle loro linee essenziali.
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P.
omogeneità delle violazioni, bene protetto e contiguità spazio-temporale sono indici rilevanti ma non sufficienti, da soli, a dimostrare l’unicità del disegno criminoso.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
la ratio della continuazione risiede nella previsione iniziale di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità e nella predisposizione di un programma di massima, poi attuato con ulteriori specifiche volizioni.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone un accertamento rigoroso dell’esistenza di un programma criminoso unitario già concepito al momento del primo reato, almeno nelle sue linee essenziali.
- La vicinanza temporale, la prossimità dei luoghi, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto costituiscono meri indici sintomatici dell’unicità del disegno criminoso, ma non sono di per sé sufficienti a provarla.
- Per negare o riconoscere la continuazione il giudice deve confrontare concretamente causali, modalità esecutive e specificità dei singoli episodi, verificando se essi siano espressione di una deliberazione di fondo comune o di scelte volitive autonome.
- In cassazione è inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare in modo generico i criteri astratti dell’unicità del disegno criminoso senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice dell’esecuzione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell’impugnazione, una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23494/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23503/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23504/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23529/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23530/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23531/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →