Cassazione Penale, Sentenza n. 176/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per aver promosso una riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (art. 18 R.D. n. 773/1931). Contesta che la riunione fosse pubblica e non estemporanea, che vi fosse prova sufficiente della sua qualità di promotore/leader (denunciando un automatismo identificativo tra leadership e promozione) e contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto) nonché il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la riunione del 4 dicembre 2016 era previamente organizzata e non estemporanea (oltre venti partecipanti con magliette identiche, striscioni, volantini, simboli, foto rivendicate sul sito del gruppo e disponibilità della runa celtica). È stato ritenuto provato il ruolo di promotore del ricorrente in base al suo comportamento, alla disponibilità dell'oggetto simbolico, alle immagini e alla rivendicazione online; la censura difensiva è stata considerata meramente confutativa. Il motivo relativo alla particolare tenuità è stato rigettato con richiamo alla valutazione complessiva richiesta dall'art. 131-bis; la sospensione condizionale è stata negata in ragione di condanne pregresse e carichi pendenti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; restano ferme le pene già inflitte (arresto mesi 3 e ammenda di euro 250,00).
Norme richiamate
R.D. n. 773 del 1931, art. 18
L'art. 18 sanziona l'omesso preventivo avviso al Questore per riunioni che, pur indette in forma privata, per luogo, numero, scopo o oggetto assumono carattere di riunione pubblica. La Corte ha ritenuto che gli elementi oggettivi (numero partecipanti, simboli, striscioni, pubblicazione sul sito) dimostrassero carattere non privato e obbligo di preavviso a carico dei promotori.
Codice penale, art. 131-bis
La norma consente esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto previa valutazione complessiva di modalità, colpevolezza, danno o pericolo. La Corte ha ritenuto che, dati l'oggetto della riunione (glorificazione di militari nazisti/fascisti) e le modalità organizzative, non sussistessero i requisiti per la tenuità.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.1, n. 7883/1995; Sez.1, n.1271/1973; Sez. U, n.13681/2016)
Sono richiamati principi secondo cui promotore non è solo chi organizza formalmente, ma anche chi prende l'iniziativa, incita o collabora alla realizzazione pratica dell'evento; per l'art.131-bis va fatta una valutazione complessiva e congiunta delle circostanze per riconoscere la particolare tenuità.
Massime di principio
- Una riunione definita "pubblica" ai sensi dell'art. 18 R.D. 773/1931 non dipende solo dalla forma dell'invito ma da elementi oggettivi: luogo, numero di partecipanti, simboli, striscioni, materiali distribuiti e rivendicazioni pubbliche che ne dimostrino carattere di manifestazione organizzata.
- La qualità di leader o capo di un gruppo non comporta automaticamente responsabilità come promotore, ma può costituire elemento probatorio se integrata da comportamenti concreti (disponibilità di simboli, presenza centrale nelle foto, rivendicazioni pubbliche, partecipazione alla preparazione).
- Per configurare il reato di omesso avviso al Questore è sufficiente che il soggetto abbia promosso, indotto o comunque collaborato in modo rilevante alla realizzazione pratica della riunione; la giurisprudenza ammette forme di responsabilità non meramente formali.
- La qualificazione della particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità di condotta, grado di colpevolezza e entità del pericolo/danno; manifestazioni con finalità di glorificazione di ideologie violente o organizzazione strutturata difficilmente rientrano nella tenuità.
- In cassazione i motivi meramente confutativi della valutazione di merito sono inammissibili: la Corte di legittimità non riesamina i fatti se i giudici di merito hanno svolto una disamina completa e logica della prova.
- Elementi probatori concreti (foto, post pubblicati sul sito del gruppo, video-sorveglianza, sequestro di materiali simbolici, rivendicazioni) rafforzano l'accertamento del ruolo di promotore e la natura pubblica della riunione.
- Pregresse condanne o carichi pendenti e la mancata prova di una prognosi favorevole possono giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena.
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