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Sentenza

Sentenza del 23/06/2017 n. 15682 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che i cosiddetti "premi impegnativa" fatturati dalla s.p.a. A. alle concessionarie pubblicitarie non costituissero il corrispettivo di una prestazione di servizi, ma mere attribuzioni gratuite di denaro, quindi non imponibili ai fini IVA. Ha dedotto l'omessa o insufficiente motivazione sull'esistenza di un accordo giustificativo dell'imposizione e la violazione delle norme IVA e civilistiche sull'interpretazione dei contratti e sull'onere della prova. In particolare, secondo l'Agenzia, non era stata dimostrata l'esistenza di un rapporto giuridico tra emittente e concessionaria, né di una controprestazione individualizzabile collegata ai premi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha stabilito che, per riconoscere l'imponibilità IVA di una somma, non basta la validità astratta di un accordo verbale o il richiamo alla libertà delle forme: occorre provare un rapporto giuridico effettivo, attribuzioni reciproche e un nesso diretto tra la somma corrisposta e una prestazione di servizi individualizzabile. È stato inoltre escluso che la detrazione operata dalla concessionaria o il fatto che l'IVA sia stata versata dall'emittente possano, da soli, rendere legittima una detrazione priva dei presupposti sostanziali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3

    Le cessioni di denaro a titolo gratuito non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1

    costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da...

    Una prestazione di servizi è imponibile solo se effettuata verso un corrispettivo collegato a una prestazione identificabile; è necessario un rapporto di corrispettività tra servizio e compenso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 19 e 21

    L'imponibilità e la detrazione IVA presuppongono l'esistenza effettiva di un'operazione imponibile. Il pagamento rileva ai fini dell'esigibilità e della fatturazione, ma non sostituisce la prova dell'effettiva prestazione; la detrazione è ammessa solo per l'imposta assolta o dovuta legittimamente.

  • Codice civile, artt. 1362 e seguenti

    L'interpretazione e la qualificazione del rapporto contrattuale devono essere fondate sull'effettiva volontà e sul contenuto economico dell'accordo, non soltanto sulla forma o sulla denominazione attribuita dalle parti.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi invoca il diritto alla detrazione deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa l'effettiva esistenza della prestazione e del suo collegamento con l'attività imponibile.

  • Sesta direttiva IVA, art. 2, paragrafo 1, lettera c)

    Una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso quando esiste un rapporto giuridico con scambio di prestazioni sinallagmatiche e il compenso rappresenta il controvalore effettivo del servizio.

  • Sesta direttiva IVA, art. 6

    La nozione di prestazione di servizi deve essere valutata considerando la realtà economica e commerciale dell'operazione.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di una somma dipende dalla sostanza economica dell'operazione e non dalla sua denominazione in fattura o dalla forma, anche se scritta o verbale, dell'accordo.
  • Per applicare l'IVA a incentivi, premi o contributi occorre dimostrare che essi siano il corrispettivo diretto di una prestazione di servizi individualizzabile e non una mera liberalità o attribuzione finanziaria.
  • Il diritto alla detrazione IVA richiede la prova dell'effettiva operazione imponibile, del rapporto con un altro soggetto passivo e dell'utilizzo del bene o servizio per attività soggette a IVA.
  • Il versamento dell'IVA da parte del fornitore non legittima automaticamente la detrazione del destinatario: l'imposta deve essere effettivamente dovuta in relazione a un'operazione reale.
  • Il principio di neutralità dell'IVA non sana l'assenza dei presupposti sostanziali della detrazione e non impedisce il recupero dell'imposta quando l'operazione imponibile non sia provata.
  • In caso di accordi di intermediazione o collaborazione commerciale, è opportuno documentare preventivamente le prestazioni dovute, i criteri di maturazione dei premi e il collegamento diretto tra attività svolta e compenso.

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