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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20667/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a tributi per l’anno d’imposta 2009, emessa in conseguenza della decadenza dal pagamento rateale collegato a una domanda di definizione agevolata delle liti presentata dal legale rappresentante della società e da un coobbligato solidale. Il coobbligato aveva pagato solo le prime due rate. La società ha impugnato la cartella sostenendo, in sintesi, che: 1) l’ufficio dell’agente della riscossione di Udine non fosse territorialmente competente a emettere e notificare la cartella, poiché la società aveva sede in provincia di Treviso e l’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 imporrebbe la delega all’ufficio territorialmente competente; 2) la domanda di definizione agevolata presentata dal solo coobbligato avrebbe prodotto una novazione dell’obbligazione o comunque l’eliminazione del vincolo di solidarietà, con conseguente estraneità della società agli effetti decadenziali e alle sanzioni derivanti dal mancato perfezionamento della rateazione; 3) la sentenza di appello sarebbe nulla per difetto assoluto di motivazione e per ultrapetizione, avendo i giudici fondato la decisione sulla novazione, questione asseritamente non dedotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c.: la competenza territoriale dell’agente della riscossione va individuata in relazione al domicilio fiscale dell’obbligato principale, e nel caso di coobbligazione solidale la cartella può essere emessa dal medesimo agente competente per il debitore principale anche nei confronti dei coobbligati. La Corte ha inoltre escluso che l’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 fosse pertinente al tema della competenza. È stato poi respinto il secondo motivo, perché la sentenza di appello conteneva una motivazione sufficiente secondo il canone del "minimo costituzionale"; inoltre la definizione agevolata richiesta da uno dei coobbligati non aveva determinato novazione né estinzione del vincolo solidale verso gli altri obbligati. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973

    La norma è stata ritenuta non pertinente al profilo della competenza territoriale dell’agente della riscossione, perché riguarda il mero svolgimento materiale del servizio di riscossione; il potere di delega è facoltativo e non incide sulla legittimazione all’emissione e notifica della cartella.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato insieme all’art. 24 del medesimo decreto per affermare il rapporto diretto tra agente della riscossione e domicilio fiscale del contribuente.

  • art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato per fondare il criterio di correlazione tra ambito territoriale dell’agente e domicilio fiscale del contribuente e per escludere una implicita abrogazione della disposizione sulla base della nuova organizzazione del servizio di riscossione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato per affermare che la tempestiva notificazione della cartella al debitore iscritto a ruolo impedisce la decadenza anche nei confronti del coobbligato.

  • art. 11, comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. in L. 2 luglio 1991, n. 202

    «se più soggetti sonobsolidalmente tenuti al pagamento ... la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo»

    La disposizione è letta come norma di semplificazione della riscossione: in presenza di più obbligati solidali, la cartella può essere notificata al primo intestatario e agli altri deve essere inviata una comunicazione informativa, con effetti equivalenti alla notificazione della cartella per quanto concerne la conoscenza dell’iscrizione a ruolo.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo quando il risultato sia corretto nel merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al dedotto vizio di motivazione; la Corte precisa che il vizio rilevante in cassazione è solo l’anomalia motivazionale radicale, non la semplice insufficienza o contraddittorietà.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con l’art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione, respinta perché la sentenza d’appello non era meramente apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta ultrapetizione; la Corte esclude la violazione, ritenendo che il giudice di merito si sia pronunciato sulla domanda effettivamente proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, relativo alla violazione di legge sulla competenza territoriale dell’agente della riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella riscossione coattiva dei tributi, la competenza territoriale dell’agente della riscossione si determina in relazione al domicilio fiscale del contribuente e all’articolazione territoriale dell’ufficio incaricato, senza che la riorganizzazione del servizio abbia eliminato la rilevanza della circoscrizione territoriale.
  • Quando il ruolo riguarda più coobbligati solidali, la regola della competenza e della notificazione segue il debitore principale iscritto a ruolo: la cartella emessa validamente nei confronti dell’obbligato principale legittima l’azione anche verso i coobbligati, senza frammentazione della riscossione.
  • La definizione agevolata richiesta da uno solo dei coobbligati non comporta, di per sé, novazione dell’obbligazione tributaria né estinzione del vincolo di solidarietà verso gli altri obbligati, salvo espressa previsione normativa.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è censurabile solo quando la motivazione manchi in modo assoluto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile o una incomprensibilità obiettiva; non sono più deducibili le semplici insufficienze o contraddizioni motivazionali.
  • La tempestiva notificazione della cartella al debitore principale impedisce la decadenza della riscossione anche nei confronti del coobbligato solidale, in coerenza con l’unitarietà del rapporto e con l’esigenza di effettività della riscossione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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