Ordinanza n. 2697/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del G.S.E, prot. n. GSEWEB/P20260173268 del 27 febbraio 2026, avente ad oggetto “Ricevuta di mancato accoglimento della richiesta di presentazione del credito di imposta “Transizione 5.0” Art. 38 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevuta di mancato accoglimento della richiesta di presentazione del credito d’imposta Transizione 5.0
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del GSE del 27 febbraio 2026 con cui è stata comunicata la mancata accettazione della richiesta relativa al credito d’imposta Transizione 5.0, previsto dall’art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Il ricorso era rivolto anche contro gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con riserva di motivi aggiunti. Nell’esame cautelare il Collegio ha rilevato d’ufficio fondati dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa nelle controversie aventi a oggetto crediti d’imposta. Ha inoltre evidenziato, senza definire nel merito la questione, il carattere meramente formale della causa di esclusione e ha segnalato al GSE l’opportunità di valutare con particolare attenzione la posizione della ricorrente nell’ambito dei propri poteri.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, senza disporre la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Contestualmente ha sottoposto al contraddittorio delle parti, quale questione rilevata d’ufficio, il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a crediti d’imposta. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 luglio 2026 per la trattazione della questione e del merito. Il Collegio ha altresì segnalato al GSE l’opportunità di riesaminare con particolare attenzione la posizione della ricorrente, considerato il carattere meramente formale della causa di esclusione, ma tale segnalazione non costituisce accoglimento della domanda né ordine di riesame.
Norme richiamate
art. 38 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
È indicato quale base normativa del credito d’imposta Transizione 5.0 oggetto della richiesta non accolta; l’ordinanza non ne esplicita ulteriormente la disciplina.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare; l’ordinanza respinge la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa ha a oggetto il mancato riconoscimento o la mancata presentazione di un credito d’imposta, il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio e sottoporre al contraddittorio delle parti la questione del proprio difetto di giurisdizione, prima di definire il giudizio.
- La rilevazione d’ufficio di un possibile difetto di giurisdizione impone la sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti e può giustificare il rinvio della decisione definitiva a una successiva udienza pubblica.
- La segnalazione del giudice amministrativo all’amministrazione circa l’opportunità di valutare con particolare attenzione una posizione individuale, anche in ragione del carattere meramente formale della causa di esclusione, non equivale all’accoglimento della domanda cautelare né determina di per sé un ordine di riesame.
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