Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1702/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce due motivi: (1) censura della qualificazione del fatto al capo 5) quale (tentata) estorsione aggravata, con richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; contestazione della sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa e della condivisione di tale finalità da parte dell'imputato; (2) doglianza sulla gravità indiziaria del capo 1) (promozione, direzione e organizzazione di associazione mafiosa), sostenendo la mancata prova del ruolo direttivo/di vertice da parte di Antonino, l'insufficienza e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori e l'assenza di elementi concreti che dimostrino l'esistenza dei poteri direttivi a lui ascritti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul secondo motivo ha ritenuto preliminarmente che mancasse l'interesse attuale e concreto del ricorrente alla censura del ruolo apicale (art. 568, comma 4 c.p.p.), e comunque ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione e al ruolo di preminenza del ricorrente nell'articolazione "Ficara-Latella" (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, coinvolgimento in attività estorsive, conoscenza delle dinamiche criminali). Sul primo motivo ha giudicato la censura generica e manifestamente infondata, confermando che gli elementi acquisiti (modalità intimidatorie, contesto di sottomissione degli imprenditori, frasi intercettate indicanti la pratica di tenere "sotto pressione" gli imprenditori) erano compatibili con il dolo estorsivo e con la sussistenza dell'aggravante mafiosa (sia metodo mafioso che agevolazione dell'associazione). Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; ordine di trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • Codice penale, articolo 629

    Riferito al reato di estorsione; la Corte valuta se la condotta contestata rientri nello schema dell'estorsione (o tentata estorsione) distinguendola dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in base all'elemento psicologico (dolo di procurarsi un profitto ingiusto).

  • Codice penale, articolo 393

    Richiamato in relazione al tentativo: la contestazione originaria è stata riqualificata alla stregua della tentata estorsione; la Corte esamina la ricostruzione del tentativo alla luce degli elementi probatori.

  • Codice penale, articolo 416-bis

    Norma sulla associazione di tipo mafioso: la Corte verifica la sussistenza della partecipazione e, in particolare, della posizione di vertice o di preminenza dell'indagato nella cosca, nonché l'impiego del "metodo mafioso" come aggravante/modo di commissione dei reati.

  • Codice penale, articolo 416-bis, comma 2 (e richiamo a 416-bis.1 indicato in ordinanza)

    Riguarda le circostanze aggravanti e le modalità di utilizzazione del metodo mafioso e dell'agevolazione dell'associazione; la Corte conferma che dalle modalità operative e dal contesto è desumibile la finalità di procurare un profitto ingiusto e di agevolare il sodalizio.

  • Codice di procedura penale, articolo 568, comma 4

    «L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; ...»

    La Corte applica questo principio per escludere l'ammissibilità del motivo che mira solo a contestare il ruolo apicale: l'interesse a impugnare manca se la censura non è idonea a produrre un vantaggio pratico concreto (es. anticipazione della liberazione o modifica dei presupposti della misura).

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., articolo 173

    Richiamato per il vincolo di sinteticità e motivazione del ricorso per cassazione: i motivi devono essere enunciati nei limiti necessari e l'impugnazione deve focalizzarsi sulle violazioni di norme o sulla manifesta illogicità della motivazione.

  • Codice di procedura penale, articolo 273

    Richiamato nella doglianza della difesa (relativo alle modalità di acquisizione o utilizzo delle dichiarazioni dei collaboratori); la Corte richiama i criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali/collaborative nell'ambito del giudizio cautelare.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., articolo 94, comma 1-ter

    Norma procedurale: quando la sentenza non comporta la liberazione dell'imputato, la Corte ordina la trasmissione della copia al direttore dell'istituto penitenziario dove è detenuto.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione non può limitarsi a una diversa rivalutazione del merito probatorio già compiuto dal giudice di merito: deve evidenziare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • La doglianza sulla mancata qualificazione di ruolo apicale in un'associazione mafiosa può essere dichiarata inammissibile se il ricorrente non dimostra un interesse attuale e concreto all'impugnazione (ossia che la decisione favorevole possa tradursi in un vantaggio reale, es. immediata scarcerazione o modifica dei presupposti della misura).
  • Per distinguere l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni dall'estorsione è decisivo l'elemento psicologico: l'estorsione richiede il dolo di procurarsi un profitto ingiusto o di assoggettare la vittima con la minaccia; la richiesta di adempiere un diritto in sé legittimo, senza intento di ottenere un vantaggio indebito, può orientare verso l'esercizio arbitrario, ma va valutata nel contesto concreto e nelle modalità.
  • Il riconoscimento dell'aggravante "mafiosa" può fondarsi sia sul "metodo mafioso" (modalità intimidatorie, invadenza e sottomissione sistemica degli imprenditori) sia sulla prova dell'agevolazione dell'associazione; è necessario dimostrare, oltre alla consapevolezza della supremazia territoriale, che la condotta avesse finalità di favorire il sodalizio o di rafforzarne il dominio.
  • Nel giudizio cautelare la gravità indiziaria si valuta per apprezzamenti complessivi e convergenti: intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e attività di pressione verso le vittime, se coerenti e mutualmente corroboranti, possono legittimare la misura anche in assenza di prova piena.
  • Le censure basate su generiche imputazioni di "dichiarazioni asseritamente vaghe" dei collaboratori sono deboli se il giudice del riesame ha motivato la valutazione di affidabilità alla luce della convergenza tra elementi telefonici, comportamentali e dichiarativi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.