Ordinanza n. 248/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il diniego di sanatoria edilizia e il correlato parere paesaggistico negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Toscana, deducendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, vizi di istruttoria e di motivazione del parere paesaggistico negativo, con riflessi sul provvedimento di diniego della sanatoria edilizia, anche in relazione agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che il precedente diniego avrebbe conservato efficacia ed era già stato oggetto di una sentenza di improcedibilità resa dal medesimo TAR in un autonomo giudizio. L'eccezione è stata rimessa alla fase di merito. L'appellante ha inoltre fatto valere il lungo tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto e il pregiudizio derivante dalla cessazione o riduzione dell'attività imprenditoriale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che non emergessero i dedotti difetti di istruttoria e motivazione del parere paesaggistico e del conseguente diniego, anche considerando le caratteristiche concrete dell'opera: il chiosco avrebbe dovuto essere realizzato in legno e paglia, essere facilmente smontabile, mentre il manufatto attuale è costituito da cemento prefabbricato. Il Collegio ha espresso forti dubbi sulla possibilità di valorizzare a favore dell'appellante il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, alla luce delle caratteristiche dell'opera. Ha inoltre escluso il periculum in mora, ritenendo che la cessazione o riduzione dell'attività imprenditoriale apparisse conseguenza diretta e immediata delle azioni commesse dall'appellante. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata rimessa al merito. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 3.000 euro.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la valutazione della domanda cautelare proposta in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare, la deduzione di vizi di istruttoria e motivazione di un diniego di sanatoria edilizia e del presupposto parere paesaggistico non giustifica la sospensione quando, alla luce delle caratteristiche oggettive del manufatto, tali vizi non emergano con sufficiente evidenza nella sommaria delibazione.
- Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione di un manufatto abusivo non può essere valorizzato automaticamente quale elemento favorevole al responsabile, soprattutto quando l'opera realizzata presenti caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle assentite o previste, come nel caso di un manufatto stabile in cemento prefabbricato anziché facilmente smontabile in legno e paglia.
- Ai fini della tutela cautelare, manca il periculum in mora quando il pregiudizio economico derivante dalla cessazione o riduzione di un'attività imprenditoriale costituisca la conseguenza diretta e immediata delle condotte poste in essere dal richiedente.
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