Cassazione Civile, Ordinanza n. 18071/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dal Comune avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte. Dal testo disponibile non emergono i motivi sostanziali dell’impugnazione, perché la Corte non decide nel merito: prende atto che il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, accettata dalla controricorrente. La questione processuale affrontata riguarda quindi l’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accordo delle parti sul punto. Ha escluso l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale prelievo non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere integralmente compensate se vi è accordo delle parti in tal senso.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la disposizione si applica solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Le norme che prevedono un onere economico aggiuntivo in sede di impugnazione, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Come è indicizzato
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