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Sentenza

Sentenza n. 8085/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43524 presentata in data 15 aprile 2025 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Inesem Business School - Spagna in data 12 febbraio 2025

Giustizia amministrativa202601203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere sull'istanza presentata il 15 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato in Spagna. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto della l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell'Amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. In base all'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l'Amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, decorso tale termine, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché alla data del ricorso tale termine era scaduto e non risultava adottato alcun provvedimento espresso, il Tribunale ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento e di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'Amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Il provvedimento espresso sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale autorità competente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero competente ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • Ai fini dell'azione contro il silenzio-inadempimento è sufficiente che il privato dimostri la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di una pronuncia dell'Amministrazione.
  • Nel procedimento disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi ove siano richieste integrazioni.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo ordina all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato nella sentenza e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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