Cassazione Penale, Sentenza n. 25516/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da D.I. contro la conferma in appello della condanna per atti persecutori (art. 612-bis), diffusione di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter) e sostituzione di persona (art. 494). Venivano dedotti cinque motivi: (1) incompetenza territoriale (si chiedeva trasferimento a Napoli), (2) insufficienza dell'elemento oggettivo del reato di atti persecutori e contestuale esclusione di persecuzione in parte del periodo contestato, (3) erronea applicazione delle aggravanti (relazione affettiva e uso di strumenti informatici/telematici), (4) insussistenza del reato di diffusione di immagini perché i materiali sarebbero stati liberamente disponibili sui siti in cui la vittima li aveva pubblicati, (5) insussistenza del reato di sostituzione di persona perché gli account creati non riportavano il vero nominativo della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha rigettato i motivi relativi alla competenza territoriale, all'elemento oggettivo degli atti persecutori, alla diffusione delle immagini (art. 612-ter) e alla sostituzione di persona (art. 494), ritenendoli manifestamente infondati. Ha invece accolto il motivo relativo all'aggravante della "relazione affettiva" (art. 612-bis, secondo comma), valutando che la Corte territoriale non abbia fornito adeguata motivazione e non abbia indicato elementi fattuali sufficienti a escludere il carattere occasionale del rapporto. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'accertamento dell'aggravante della relazione affettiva e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame sul punto; per il resto il ricorso è stato rigettato e le condanne e statuizioni civili confermate. La decisione richiama inoltre l'obbligo di omettere dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (art. 52 d.lgs. n. 196/2003).
Norme richiamate
art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori)
Reato di evento e reato abituale; si consuma nel luogo e momento in cui il disagio della vittima degenera in perdurante grave stato di ansia/paura o altera le abitudini di vita; l'aggravante "relazione affettiva" richiede un rapporto non occasionale basato su fiducia/aspettative di protezione; l'uso di strumenti informatici costituisce aggravante se strumentale alla condotta persecutoria.
art. 612-ter cod. pen. (diffusione di immagini e video sessualmente espliciti)
Tutela la sfera di intimità e l'autodeterminazione sessuale; integra il reato la diffusione senza consenso di immagini/video sessualmente espliciti anche se originariamente acquisiti dalla stessa vittima, e la circostanza che il materiale fosse su piattaforme con accesso riservato non esclude l'illiceità della successiva diffusione.
art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona)
Fattispecie a forma libera: l'induzione in errore può avvenire con qualsiasi mezzo; integra il reato anche l'uso abusivo di profili o immagini altrui online quando ciò è idoneo a far ritenere ad altri l'identità della persona offesa, indipendentemente dall'uso di nomi di fantasia.
art. 606 c.p.p. (motivi di impugnazione in Cassazione), lett. b), c), e)
Cornice procedurale adottata per articolare i motivi di cassazione: errori di diritto e di motivazione, nonché violazione di norme processuali, sono stati valutati dalla Corte.
art. 173 dispos. att. c.p.p.
Limita l'enunciazione dei motivi in motivazione di cassazione ai punti necessari; richiamata nel procedimento di esame del ricorso.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Obbligo di omissione delle generalità e dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Interventi normativi citati (d.l. 23/2/2009 n.11, legge 23/4/2009 n.38, d.l. 14/8/2013 n.93, legge 15/10/2013 n.119, ratifica Convenzione di Istanbul legge 27/6/2013 n.77, legge 19/7/2019 n.69)
Riferimenti alla storia normativa dell'aggravante "relazione affettiva" e dell'introduzione dell'art. 612-ter: la modifica legislativa ha ampliato la tutela includendo anche relazioni affettive non necessariamente caratterizzate da convivenza/stabilità; la Convenzione di Istanbul è richiamata come motivazione politica-criminale delle modifiche.
Massime di principio
- Il reato di atti persecutori (art. 612-bis) è reato di evento e abituale: la competenza territoriale e il momento consumativo si individuano nel luogo e nel tempo in cui la vittima subisce l'evento dannoso (ansia, paura, alterazione abitudini), non semplicemente dove sono stati compiuti singoli atti materiali.
- L'aggravante "relazione affettiva" richiede più di un incontro occasionale: è necessario un rapporto non occasionale, fondato su reciproca fiducia e aspettative di protezione; la mera frequentazione episodica o un incontro isolato difficilmente giustificano l'applicazione dell'aggravante.
- L'uso di strumenti informatici o telematici costituisce aggravante quando tali strumenti siano stati strumentali e rilevanti per la realizzazione della condotta persecutoria (es. creazione massiva di account, invio diffuso di materiale, pubblicazione mirata).
- La diffusione di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter) è perseguibile anche se il materiale era stato originariamente condiviso su piattaforme a accesso limitato: la successiva diffusione al di fuori del contesto consensuale è rilevante e penalmente rilevante se effettuata senza consenso e con intento di recare nocumento.
- La sostituzione di persona (art. 494) può sussistere anche in ambito digitale: l'uso di profili, account o immagini altrui che inducono terzi a ritenere un'identità diversa integra il reato, indipendentemente dall'uso di nomi di fantasia, se è idoneo a procurare danno o vantaggio.
- In sede di impugnazione in Cassazione la motivazione delle decisioni di merito deve essere adeguata e specifica; mancanze motivazionali su punti contestati (es. esistenza di una "relazione affettiva") possono determinare annullamento limitato e rinvio per nuovo esame sul punto.
- Nei casi complessi che combinano stalking, diffusione di immagini e identità digitale, le condotte vanno valutate nel loro insieme: singoli atti apparentemente isolati possono concorrere a formare una condotta unitaria e abituale se sono causalmente orientati a produrre l'evento dannoso sulla vittima.
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