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Sentenza

Sentenza n. 9757/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento della determina dirigenziale n. rep. QC/2722/2025 - n. prot. QC/123019/2025 dell’1.10.2025;

Giustizia amministrativa202514783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assegnataria ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 53, comma 2, lettera a), della legge regionale Lazio n. 27/2006, l’omesso accertamento della stabile occupazione dell’alloggio, la violazione degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, il travisamento dei fatti, l’erroneità dei presupposti, il difetto di motivazione, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, l’ingiustizia manifesta e la lesione del legittimo affidamento. In particolare, la ricorrente sosteneva di essere stata regolarmente assegnataria dell’alloggio in forza della determinazione del 17 dicembre 2001 e di non essere, pertanto, un’occupante senza titolo. Contestava inoltre che il trasferimento anagrafico intervenuto dal 19 dicembre 2007 al 4 febbraio 2008 potesse dimostrare l’interruzione della stabile occupazione, rilevando la breve durata del trasferimento, la possibile non coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale, l’accesso della polizia municipale del 22 febbraio 2008 e il pagamento dei canoni. Roma Capitale sosteneva invece che la determinazione del 2001 avesse riconosciuto soltanto un’astratta ammissibilità alla successiva assegnazione in sanatoria e che il cambio di residenza dimostrasse l’assenza di stabile occupazione. La ricorrente aveva altresì formulato una domanda risarcitoria e dedotto la temerarietà della lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Sono stati ritenuti fondati il primo e il quarto motivo, concernenti la perplessità e la contraddittorietà dell’azione amministrativa. Dagli atti risultava che nel luglio 2018 il direttore del Dipartimento patrimonio e politiche abitative aveva qualificato la ricorrente come “utente assegnataria regolare”, in forza della determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2001. Il giudice ha ritenuto che tale attestazione, per provenienza e contenuto, dimostrasse che l’amministrazione aveva considerato positivamente concluso il procedimento di assegnazione. La medesima qualificazione era inoltre coerente con il successivo provvedimento di decadenza dall’assegnazione, adottato nel 2025 ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), della legge regionale Lazio n. 12/1999, disposizione riferita all’assegnatario di alloggio ERP. Parallelamente, però, Roma Capitale aveva respinto l’istanza di regolarizzazione assumendo che la ricorrente fosse un’occupante senza titolo e dando per accertata proprio la condizione di fatto che avrebbe dovuto verificare. Il TAR ha ravvisato una contraddizione logicamente insanabile: la ricorrente era stata considerata contemporaneamente assegnataria regolare e occupante abusiva del medesimo alloggio, in relazione alla stessa vicenda. L’amministrazione avrebbe dovuto ricondurre a coerenza i propri atti, valutare d’ufficio i fatti allegati e adottare una determinazione univoca, anche considerando le condizioni personali dell’interessata e gli atti precedentemente emanati. Le ulteriori doglianze sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, lettera a), legge regionale Lazio n. 27/2006

    occupazione sine titulo dell’alloggio, a cui beneficio è previsto l’istituto della regolarizzazione

    La disposizione è stata richiamata dall’amministrazione per negare la regolarizzazione per assenza di stabile occupazione; il TAR ha censurato il presupposto dell’occupazione senza titolo perché incompatibile con i precedenti atti amministrativi che avevano qualificato la ricorrente come assegnataria regolare.

  • art. 6, comma 1, lettere a) e b), legge n. 241/1990

    dovere istituzionale dell’ente di valutare d’ufficio i fatti allegati

    L’amministrazione deve accertare d’ufficio i fatti rilevanti e valutarli coerentemente con gli atti già adottati, senza assumere come già dimostrato il presupposto decisivo del diniego.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La norma è stata dedotta dalla ricorrente in relazione al contraddittorio procedimentale, ma la decisione è stata definita sulla base della contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, senza una specifica statuizione sul preavviso di rigetto.

  • art. 13, comma 1, lettera b), legge regionale Lazio n. 12/1999

    assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica

    Il riferimento normativo al soggetto assegnatario nel provvedimento di decadenza ha costituito, per il TAR, un elemento ulteriore da cui desumere che Roma Capitale avesse riconosciuto la sussistenza di un titolo di assegnazione.

  • art. 17, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 1035/1972

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l’inidoneità del trasferimento anagrafico di soli 47 giorni a dimostrare l’interruzione della stabile occupazione; il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • L’amministrazione deve mantenere coerenza logica e giuridica tra i propri provvedimenti riguardanti il medesimo bene e la medesima situazione soggettiva: non può qualificare contemporaneamente il privato come assegnatario regolare e come occupante senza titolo dello stesso alloggio, in relazione alla stessa vicenda, senza una puntuale ricostruzione e motivazione.
  • Quando precedenti atti amministrativi hanno espressamente riconosciuto la regolarità dell’assegnazione di un bene pubblico, il successivo diniego di regolarizzazione fondato sull’occupazione senza titolo deve confrontarsi specificamente con tali atti e non può assumere l’assenza del titolo come dato già accertato.
  • Nell’esercizio dei poteri amministrativi l’ente deve accertare d’ufficio i fatti rilevanti e ricondurre a unità gli elementi risultanti dal procedimento e dai propri precedenti provvedimenti, adottando esiti coerenti con un’unica realtà fattuale.
  • La contraddittorietà tra la qualificazione del privato come titolare dell’assegnazione e il diniego della regolarizzazione sul presupposto dell’occupazione abusiva integra una perplessità dell’azione amministrativa idonea a determinare l’annullamento del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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