Sentenza del 21/04/2017 n. 10089 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini IVA, IRPEF e IRAP, i ricavi dichiarati da R.P. per il 2005 sulla base dello studio di settore, dopo aver instaurato il contraddittorio e valutato insufficienti le giustificazioni del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo non grave lo scostamento del 12,13%, contestando all'Ufficio di non aver previamente verificato adeguatamente l'attività del contribuente e rilevando una motivazione insufficiente circa il mancato riconoscimento delle fatture prodotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo, quarto e sesto motivo dell'Agenzia, relativi a vizi di motivazione, e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché formalmente prospettati come violazioni di legge pur riguardando la motivazione. Ha ritenuto immotivata la valutazione della CTR sulla non gravità dello scostamento, chiarendo che l'imputazione al cluster doveva essere verificata nel merito e non poteva essere esclusa per una presunta omissione preliminare dell'Ufficio, poiché il contraddittorio si era svolto. Ha inoltre affermato che, una volta motivato l'avviso sulle ragioni del rigetto delle giustificazioni, spettava al contribuente provare le cause di inapplicabilità dello studio di settore. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile quando le censure, pur qualificate come violazioni di legge, riguardavano in realtà la sufficienza e coerenza della motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ravvisato un difetto di motivazione nella valutazione dello scostamento, dell'individuazione del cluster e delle fatture prodotte dal contribuente.
Cass., Sezioni Unite, n. 26635/2009
La corretta imputazione al cluster può essere contestata anche in giudizio; il contribuente non è vincolato dalle indicazioni eventualmente fornite nella fase amministrativa.
Massime di principio
- Uno scostamento dagli studi di settore non può essere giudicato irrilevante con una formula generica: il giudice deve spiegare concretamente perché lo ritiene non significativo.
- Il contraddittorio preventivo consente al contribuente di contestare anche il cluster di appartenenza; tuttavia, in giudizio occorre verificare nel merito la correttezza della classificazione, non annullare l'accertamento per una presunta omissione preliminare se il confronto si è effettivamente svolto.
- Quando l'avviso di accertamento espone le giustificazioni del contribuente e spiega perché le ritiene insufficienti, la controversia si sposta sul piano probatorio: il contribuente deve dimostrare le ragioni specifiche o generali che rendono inapplicabile lo studio di settore.
- La contestazione di una motivazione insufficiente deve essere distinta dalla violazione di legge: qualificare erroneamente il motivo può comportarne l'inammissibilità.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza dell'accertamento, ma impone al giudice di merito un nuovo esame motivato delle circostanze contestate.
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