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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47812/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP. Carli deduceva nullità e carenza della motivazione (violazione art. 309, comma 9 c.p.p.), contestava l'assenza di collegamento tra le emergenze investigative ed il suo ruolo, la mancata indicazione del fumus e dell'effettivo periculum in mora, in particolare circa i 6.245,20 euro sequestrati. Raimondi (in qualità di legale rappresentante di "Opere e Servizi s.r.l.") contestava l'imputazione di responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 24-ter, 53 richiamati nel ricorso), sostenendo che non emergessero interesse o vantaggio per la società e che non fosse dimostrato che Spenazzato avesse agito in nome e per conto dell'ente.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il GIP avesse fornito un'adeguata e autonoma motivazione, pur avendo riportato nella prima parte il decreto d'urgenza del PM, e che la seconda parte del provvedimento contenesse valutazioni autonome sugli elementi di indagine, sui ruoli degli indagati e sulle ragioni del vincolo reale. Quanto a Carli, il Tribunale del riesame aveva individuato indizi rilevanti (gestione di conti della Marketing GP s.r.l., perquisizioni con rinvenimento di carte e documenti contabili, fogli excel con movimenti verso società estere quali Akurex e Amplyon, indebite disponibilità di somme) e quantificato i profitti sottoposti a vincolo (200.299,14 euro come profitto dell'associazione e 6.245,20 euro come profitto relativo a Carli). La motivazione sul periculum in mora è stata ritenuta coerente con la struttura illecita investigata (uso di "cartiere" e prestanome) e con il rischio di sottrazione delle somme. Quanto a Raimondi/"Opere e Servizi", il Tribunale aveva accertato l'inserimento della società nel giro fraudolento di fatture e la ricaduta di un vantaggio patrimoniale (anche sotto forma di risparmio d'imposta), giudicando sufficiente, in sede cautelare, il collegamento tra ente e reato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2001. Entrambi i ricorsi sono stati quindi dichiarati infondati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che il requisito della motivazione previsto dall'art. 309 c.p.p. fosse soddisfatto: pur essendo riportata la parte iniziale del decreto del PM, il GIP aveva espresso valutazioni autonome e congrue sugli elementi investigativi e sulle ragioni del sequestro

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola il ricorso al Tribunale del riesame: i ricorrenti avevano impugnato ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi di gravame

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento alle norme penali tributarie contestate: la Corte ha ritenuto che dagli atti emergessero indizi rilevanti di delitti fiscali posti in essere nell'ambito dell'associazione

  • codice penale

    Art. 648-ter (ricettazione) e art. 416 (associazione per delinquere): la Corte ha confermato l'esistenza di indizi di reati patrimoniali e del ruolo gestionale del Carli nell'associazione

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    art. 5, comma 1 (e richiamo nel ricorso ad artt. 24-ter, 53)

    La Corte ha ritenuto applicabile il criterio di imputazione previsto dall'art. 5 d.lgs. 231/2001: per la fase cautelare è sufficiente dimostrare l'inserimento dell'ente nel circuito fraudolento e la ricaduta di un vantaggio patrimoniale, salvo prova che il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse di terzi o della persona fisica

Massime di principio

  • La mera trascrizione di atti del PM nella parte iniziale di un decreto cautelare non invalida il provvedimento se il GIP dà nella parte motivazionale una valutazione autonoma e congrua degli elementi probatori
  • Per contestare validamente un sequestro preventivo è necessario dimostrare specificamente l'assenza di collegamento tra le somme sequestrate e le condotte contestate; critiche generiche alla motivazione sono inadeguate
  • In sede cautelare l'esistenza di indizi concreti e il raccordo logico tra ruolo dell'indagato e movimenti patrimoniali possono giustificare sia il fumus che il periculum in mora, specie in indagini caratterizzate da strutture societarie complesse e uso di "cartiere" e prestanome
  • Per la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, in fase cautelare può essere sufficiente dimostrare l'inserimento dell'ente nel meccanismo illecito e il conseguente vantaggio patrimoniale; non è richiesto sempre un accertamento ex ante dell'interesse concreto dell'ente
  • Il pericolo di sottrazione delle somme può essere fondato sul processo logico-giuridico che evidenzia la possibilità di utilizzo di prestanome o società fittizie per rendere inefficace la misura cautelare
  • Le quantificazioni dei profitti sottoposti a sequestro (anche se provvisorie) devono essere sorrette da elementi contabili e investigativi indicati nella motivazione per reggere il controllo giurisdizionale

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