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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21623/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. disponendo l'applicazione degli arresti domiciliari a carico di PIRRELLO per il reato contestato di concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis). Il ricorso denunciava plurimi vizi di motivazione: a parere del P.M. le intercettazioni avrebbero corroborato l'ipotesi accusatoria (e non l'avrebbero smentita), il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato una conversazione che invece, secondo il ricorrente, era già stata interpretata dalla Corte di cassazione (Sez. I, n. 11370/2021) nella direzione della collusione dell'imprenditore, e si lamentava una presunta violazione di norme sostanziali in relazione al complessivo apparato motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulle decisioni del Tribunale del riesame si limita a valutare la congruità e l'adeguatezza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto e non consente una rivalutazione dei fatti o delle intercettazioni già valutate dal giudice di merito. Il Tribunale del riesame aveva motivatamente ritenuto che dagli elementi emersi non risultassero concreti vantaggi patrimoniali o analoghi elementi tali da raggiungere la soglia dei gravi indizi necessari per la misura cautelare, riconoscendo al più un'omissione di denuncia; la Corte ha ritenuto congrua tale valutazione e non manifestamente illogica. Quanto alla sentenza Cassazione richiamata dalla parte ricorrente, la Corte ha osservato che quella decisione aveva rilevato un vizio motivazionale nel provvedimento impugnato in quel procedimento e aveva disposto l'annullamento con rinvio, per cui non costituisce una valutazione fattuale vincolante nel presente caso. Conseguentemente il ricorso del P.M. è stato dichiarato inammissibile e resta assorbente l'ordinanza del Tribunale del riesame (cioè l'annullamento della misura coercitiva disposta dal G.I.P.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La contestazione è relativa al concorso esterno in associazione mafiosa; la Corte non entra nel merito della sussistenza degli elementi di reato, ma ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni che valutano i gravi indizi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti d'interesse nell'impugnazione e per la regola secondo cui, in caso di annullamento con rinvio, la sentenza di cassazione enuncia il principio di diritto che ha efficacia vincolante per il solo giudice del rinvio.

  • Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    Affermato il principio che nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari si verifica l'adeguatezza delle ragioni del giudice di merito rispetto alla logica e ai principi di diritto, senza ripetere il sindacato sui fatti.

  • Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)

    Conferma che il ricorso per vizio di motivazione contro decisioni del riesame consente solo la verifica della adeguatezza motivazionale e non la riconsiderazione delle circostanze già valutate dal giudice di merito.

  • Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar) e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)

    Stabiliscono che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.

  • Sez. 1, n. 11370 del 11/02/2021 (Mangiola)

    La motivazione addotta dal Tribunale presenta tratti di contraddittorietà ed insufficienza, non avendo chiarito univocamente la natura del rapporto effettivamente esistente tra l'imprenditore Giovanni ... e gli esponenti della cosca ...; l'ordinanza va dunque annullata con rinvio al medesimo ufficio perché provveda a riesaminare gli elementi investigativi su cui è stata formulata la provvisoria incolpazione.

    Quella decisione ha rilevato un vizio motivazionale nel provvedimento impugnato in quel caso e ha disposto annullamento con rinvio; la Corte nel presente procedimento osserva che tale constatazione di vizio motivazionale non equivale a una valutazione fattuale vincolante nei confronti di altro procedimento.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione su decisioni del Tribunale del riesame è limitato a valutare la congruità della motivazione rispetto alla logica e ai principi di diritto; non autorizza la riconsiderazione dei fatti o la nuova valutazione probatoria.
  • L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico o cifrato costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito; la cassazione la sindaca solo se la motivazione appare manifestamente illogica o irragionevole.
  • Le censure che si risolvono nella proposizione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili in cassazione.
  • Un dictum di cassazione relativo a questioni di fatto non ha efficacia vincolante erga omnes; ha efficacia vincolante solo il principio di diritto enunciato in caso di annullamento con rinvio, e questo vincolo riguarda il giudice del rinvio.
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso del pubblico ministero contro una decisione di riesame che ha escluso la sussistenza dei gravi indizi, il ricorrente deve dimostrare la manifesta illogicità o il travisamento documentato della motivazione del giudice di merito.

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