Circolare numero 91 del 31-5-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’attuazione del D.M. MEF n. 313 del 27 dicembre 2006 in materia di prestiti ai pensionati estinguibili mediante cessione fino a un quinto della pensione. Definisce quali pensioni sono cedibili, quali restano escluse, la misura della quota cedibile e i soggetti finanziatori autorizzati. Regola inoltre gli adempimenti preliminari (comunicazione di cedibilità e accreditamento degli intermediari), la notifica dei contratti, l’istruttoria INPS, i controlli su tassi e trasparenza, la decorrenza delle trattenute e le modifiche possibili durante l’esecuzione del contratto, come variazioni della quota cedibile, eliminazione della pensione ed estinzione anticipata.
Prestiti ai pensionati con cessione fino a un quinto della pensione
Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto della pensione
La circolare fornisce alle sedi INPS le istruzioni operative per applicare la disciplina introdotta dall’art. 13-bis del D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, e attuata dal D.M. MEF n. 313 del 27 dicembre 2006. La materia riguarda i prestiti concessi a pensionati pubblici e privati da banche e intermediari finanziari autorizzati, con rimborso mediante trattenuta fino a un quinto della pensione, nel rispetto del trattamento minimo e dei limiti di legge.
Fonti normative e quadro regolatorio
La circolare ricostruisce il percorso normativo che ha portato all’attuale disciplina: l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005 ha introdotto la possibilità per i pensionati di contrarre prestiti da estinguersi con cessione fino a un quinto della pensione, valutata al netto delle ritenute fiscali, per periodi non superiori a dieci anni, prevedendo altresì la copertura assicurativa sulla vita per il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.
La legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ha modificato il T.U. n. 180 del 1950, stabilendo che, per le pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, la cessione non opera secondo la regola generale della notifica immediata, ma secondo le modalità da definire con decreto ministeriale, ferma la salvaguardia del trattamento minimo. Il D.M. n. 313 del 27 dicembre 2006, pubblicato in G.U. l’8 febbraio 2007 ed entrato in vigore il 23 febbraio 2007, detta le disposizioni attuative richiamate dalla circolare.
Ambito di applicazione: pensioni cedibili e non cedibili
La circolare chiarisce che la norma non va letta in modo restrittivo come elenco tassativo dei trattamenti cedibili, ma come riferimento ai trattamenti di natura previdenziale. Sono quindi cedibili, oltre alle pensioni di vecchiaia e di invalidità espressamente richiamate, anche:
- pensioni di anzianità;
- pensioni di inabilità;
- trattamenti privilegiati di invalidità e inabilità.
Non possono invece formare oggetto di cessione i trattamenti di natura assistenziale erogati dall’Istituto, in particolare:
- pensioni e assegni sociali;
- trattamenti di invalidità civile;
- assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità ex art. 5 della legge n. 222 del 1984.
Sono esclusi anche gli assegni di sostegno al reddito e le pensioni a carico di enti creditizi, in quanto prestazioni erogate per conto di soggetti diversi dall’INPS. Gli assegni al nucleo familiare non sono cedibili perché il creditore non è il pensionato ma il nucleo familiare. Le pensioni ai superstiti sono cedibili solo quando vi siano quote di contitolarità; se sono corrisposte a un solo titolare, la quota cedibile può essere calcolata anche su tale prestazione, sola o congiunta ad altri trattamenti cedibili.
Restano inoltre escluse dalla cessione le pensioni integrate al minimo o inferiori al minimo, poiché la quota cedibile è pari a zero. Per l’assegno ordinario di invalidità non definitivo, il contratto non può avere durata superiore al periodo residuo di validità dell’assegno; in caso di conferma dell’assegno, per proseguire occorre notificare un nuovo contratto con tutte le formalità richieste. Sono invece cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.
Quota cedibile e criteri di calcolo
Fuori dalle ipotesi di assoluta incedibilità, la pensione è cedibile fino a un quinto del suo importo, con salvaguardia del trattamento minimo. Quando il pensionato percepisce più trattamenti, il quinto va calcolato sulla somma dei trattamenti pensionistici cedibili, escludendo i trattamenti non cedibili e l’assegno ordinario di invalidità non ancora definitivo.
Nel calcolo devono essere considerate anche:
- le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- le maggiorazioni sociali;
- altre somme aggiuntive della pensione, anche se concorrono integralmente a superare il trattamento minimo.
La quota cedibile va determinata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali esistenti al momento del rilascio della comunicazione di cedibilità e può ridursi per effetto di ritenute sopravvenute che l’Istituto sia tenuto ad applicare per legge.
Soggetti finanziatori autorizzati e accreditamento presso INPS
Possono concedere i prestiti soltanto le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche insieme ad altre attività finanziarie, l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti.
Le banche e gli intermediari interessati devono preliminarmente richiedere l’accreditamento presso l’INPS. A tal fine devono compilare il modulo dedicato, disponibile sul sito dell’Istituto, indicando i dati identificativi richiesti: ragione sociale, indirizzo della sede legale, numero di iscrizione UIC o codice ABI, partita IVA o codice fiscale, nominativo del rappresentante legale, nominativo del funzionario incaricato dei rapporti con l’Istituto e coordinate bancarie dell’unico conto corrente utilizzato per i versamenti mensili delle quote cedute.
Il modulo deve essere firmato dal legale rappresentante con firma autenticata oppure presentato a una qualsiasi struttura INPS, che provvede all’autentica e alla trasmissione alla Direzione Centrale Prestazioni. La firma sul modulo vale come formale accettazione delle Disposizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 46 del 9 maggio 2007. L’istanza va poi inviata per posta prioritaria alla Direzione Centrale Prestazioni, Area Procedure e Gestione banche dati, Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma. Una volta verificata la regolarità dei dati, l’Istituto iscrive il soggetto nel Data-Base delle persone giuridiche, consultabile dalle sedi INPS via intranet.
Comunicazione di cedibilità: adempimento preliminare del pensionato
Prima della stipula del contratto, il pensionato deve richiedere personalmente alla sede INPS che gestisce la sua pensione il rilascio della comunicazione di cedibilità. La richiesta non può essere presentata da terzi. La comunicazione indica l’importo cedibile della/e pensione/i di cui il richiedente è titolare ed è indispensabile per poter dare esecuzione al contratto di finanziamento notificato.
Gli intermediari finanziari devono quindi accertarsi, al momento della stipula, che il pensionato abbia effettivamente ottenuto tale comunicazione. Se è già in corso una cessione del quinto della pensione, la sede non può rilasciare ulteriori comunicazioni di cedibilità.
Notifica del contratto e criteri di competenza
La notifica della cessione può avvenire in qualsiasi forma, purché con data certa e con modalità che consentano all’amministrazione di identificare la provenienza della notifica. La notifica deve essere indirizzata alla sede INPS competente per la gestione del trattamento pensionistico del cedente. L’Istituto non risponde di ritardi derivanti dall’invio a strutture non competenti.
I contratti notificati devono rispettare le regole di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali previste dalla legge n. 266 del 2005 e dall’art. 7 del D.M. n. 313 del 2006. Inoltre, il piano di ammortamento deve prevedere rate mensili costanti, salvo le variazioni ammesse successivamente.
Notifiche successive, concorso di contratti e cessione del credito
Se un pensionato ha già in corso un prestito rimborsabile tramite cessione di quota di pensione, non può stipulare un altro contratto della stessa specie con diverso intermediario, anche se residua una quota cedibile. Qualora pervengano più notifiche successive dello stesso soggetto, la sede deve dare seguito al contratto notificato per primo, purché eseguibile al termine dell’istruttoria, e informare gli altri intermediari coinvolti.
Se la stessa banca o intermediario invia notifiche successive del medesimo contratto per modifiche accessorie che non determinano novazione, il contratto va considerato notificato alla data della prima ricezione e non richiede nuova istruttoria.
Nel caso in cui il credito residuo venga ceduto a un altro intermediario prima dell’estinzione completa del prestito, il nuovo cessionario non deve notificare un nuovo contratto ma soltanto comunicare l’avvenuta cessione del credito e, se non già accreditato, presentare domanda di accreditamento. La sede procede con l’istruttoria ordinaria e, se l’esito è positivo, prosegue le trattenute a favore del nuovo cessionario. La data di notifica rilevante resta quella del contratto originario.
Se, invece, il nuovo intermediario stipula con il pensionato un autonomo contratto di prestito per estinguere il debito residuo del precedente finanziamento, si è in presenza di un nuovo contratto con nuova data di notifica; esso concorre con eventuali altri contratti secondo il criterio di prevalenza delle notifiche più remote. La sede esegue il nuovo contratto solo dopo aver ricevuto dal primo cessionario la comunicazione di estinzione del prestito originario.
Istruttoria del contratto da parte della sede INPS
Alla ricezione della notifica, la sede verifica in primo luogo che il pensionato abbia richiesto la comunicazione di cedibilità. In mancanza, il contratto non viene eseguito e le parti vengono informate del motivo ostativo mediante la lettera tipo allegata.
La sede deve poi controllare il finanziatore sotto due profili:
- presenza nel Data-Base delle persone giuridiche;
- avvenuto accreditamento presso l’Istituto.
Se il soggetto non risulta autorizzato, la sede comunica al pensionato e, per conoscenza, all’intermediario, che non può procedere alle trattenute perché la società non rientra tra quelle abilitate dalla legge. Se il soggetto è autorizzato ma non ancora accreditato, viene inviata all’intermediario la comunicazione di impossibilità a eseguire il contratto per difetto di accreditamento, invitandolo a regolarizzarsi; contestualmente la sede trasmette una e-mail all’indirizzo CessioneQuinto@inps.it per informare l’ufficio competente. In tale caso i contratti successivi del medesimo soggetto devono essere solo tenuti in evidenza in attesa dell’accreditamento, senza ulteriori diffide.
Verifica della congruità tra rata e quota cedibile
Anche quando la comunicazione di cedibilità è già stata rilasciata, la sede deve verificare alla data della notifica che la rata di ammortamento sia compatibile con la quota cedibile effettivamente disponibile, poiché nel frattempo può essere intervenuta una modifica della pensione.
Se la quota cedibile risulta inferiore all’importo indicato nella comunicazione o alla rata prevista, la sede ne dà immediata notizia al pensionato e al cessionario e avvia il piano di recupero solo nei limiti della nuova quota. La circolare sottolinea che non è previsto alcun margine di tolleranza: anche un superamento minimo della quota cedibile rende il contratto non adattabile alla rata originaria.
Controllo dei tassi di interesse e profili di usura
La sede deve verificare che il tasso del prestito non superi il tasso soglia anti-usura, determinato aumentando del 50% il TEGM della categoria di operazioni cui appartiene il finanziamento. Ai fini dell’istruttoria, il parametro da utilizzare è quello del trimestre di stipula del contratto, per la categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", corrispondente alla classe di importo del finanziamento concesso.
Il contratto deve indicare espressamente il tasso applicato. Se manca il dato, il contratto è ineseguibile per violazione delle norme sulla trasparenza. Se il contratto riporta due TAEG, uno al netto e uno comprensivo del premio assicurativo, occorre considerare quello al netto del premio. Se sono indicati TAEG e TEG, il valore da utilizzare è il TEG, in quanto corrispondente al TAEG al netto del costo del premio assicurativo.
Per l’individuazione della classe di importo, la sede deve prendere a riferimento l’importo indicato come "Netto Ricavo" o "Saldo al cedente", e non la somma riportata nel riquadro relativo alla retribuzione/pensione globale ceduta. Se il tasso applicato, così determinato, supera il tasso soglia, il contratto non può essere eseguito; occorre inviare la comunicazione ostativa al pensionato e segnalare il fatto all’autorità giudiziaria, poiché l’usura è perseguibile d’ufficio.
Decorrenza delle trattenute e recupero delle rate scadute
Conclusa l’istruttoria, la sede avvia il piano di recupero secondo le istruzioni operative che saranno comunicate con messaggio specifico, comunque non oltre il terzo mese successivo alla data di notifica. Le rate già scadute possono essere recuperate applicando una ritenuta aggiuntiva mensile sul primo rateo utile, nei limiti previsti dalla disciplina di settore.
La circolare precisa che il recupero delle rate arretrate deve avvenire secondo i limiti già previsti per il concorso di cessioni e pignoramenti, cioè fino alla differenza tra i due quinti della pensione netta e la rata di cessione di competenza del mese.
Modifiche in corso di esecuzione del contratto
L’INPS e gli intermediari finanziari devono comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla prosecuzione del piano di ammortamento.
Se la quota cedibile varia per effetto di successive modifiche della pensione, l’Istituto è esonerato da responsabilità per tali variazioni. In caso di riduzione della quota durante l’ammortamento, deve essere emessa una nuova comunicazione di cedibilità al pensionato e al cessionario; la nuova quota continua a essere trattenuta sulle mensilità successive fino a diversa comunicazione.
In caso di eliminazione della pensione, l’INPS avvisa tempestivamente la banca o l’intermediario e recupera d’ufficio, per compensazione, le quote indebitamente pagate dopo la decorrenza dell’eliminazione. In caso di mancata restituzione delle somme entro 60 giorni, l’accettazione all’esecuzione dei contratti può essere revocata.
Se il prestito viene estinto anticipatamente, il cessionario deve comunicarlo senza ritardo alla sede competente. L’INPS interrompe le trattenute entro 60 giorni e il cessionario deve rimborsare direttamente al cedente eventuali somme percepite dall’Istituto dal mese successivo alla comunicazione dell’estinzione. Se l’estinzione anticipata è finalizzata alla stipula di un nuovo prestito con cessione del quinto, occorre ripetere integralmente le formalità previste per la prima operazione.
Oneri a carico degli intermediari e convenzioni
Le disposizioni richiamano la possibilità per gli enti previdenziali di stipulare convenzioni con gli istituti finanziatori per garantire ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla media di mercato. Nell’allegato dedicato alle disposizioni approvate dal Consiglio di amministrazione dell’INPS è previsto un onere annuo per l’attività prestata dall’Istituto: per gli intermediari convenzionati l’onere è pari a 1,5 volte l’importo applicato dalle Poste Italiane per ogni versamento su conto postale, attualmente indicato in euro 1,00 per 12 mensilità moltiplicato per 1,5, oltre gli oneri di legge; per gli intermediari non convenzionati è invece fissato in euro 65 per ciascun contratto di cessione.
Modulistica e comunicazioni tipo
La circolare allega la modulistica per:
- la richiesta di accreditamento degli intermediari finanziari;
- la comunicazione ai soggetti finanziari in caso di contratto già assorbito da una precedente cessione;
- la comunicazione al pensionato in caso di mancanza della richiesta di cedibilità, intermediario non autorizzato, difetto di trasparenza o tasso usurario;
- la comunicazione di mancato accoglimento per difetto di accreditamento;
- la comunicazione di incapienza della quota cedibile.
Tali modelli servono a uniformare l’azione delle sedi INPS nella gestione delle pratiche di cessione del quinto della pensione.
Punti principali
Ambito di applicazione e pensioni cedibili
Sono cedibili i trattamenti previdenziali, compresi pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità e trattamenti privilegiati, oltre alle pensioni e indennità corrisposte dallo Stato o da enti, assegni equivalenti di speciali casse, assegni vitalizi e capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. Restano esclusi i trattamenti assistenziali, come pensioni e assegni sociali, invalidità civile, assegno mensile per assistenza personale e continuativa, nonché prestazioni erogate per conto di altri soggetti, assegni al nucleo familiare e pensioni ai superstiti solo se in pagamento a un unico titolare. Non cedibili anche le prestazioni integrate al minimo o di importo inferiore al minimo, perché la quota cedibile è pari a zero.
Quota cedibile, trattamento minimo e più pensioni
La quota cedibile è pari al quinto della pensione, calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, salvaguardando comunque il trattamento minimo. Se il pensionato percepisce più trattamenti pensionistici, il calcolo si effettua sulla somma dei trattamenti cedibili, escludendo quelli non cedibili e l’assegno ordinario di invalidità non definitivo. Nel calcolo rientrano maggiorazioni di pensione, maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive che concorrono alla parte eccedente il minimo. La quota va rivalutata al netto delle ritenute presenti al momento della comunicazione di cedibilità e di quelle eventualmente sopravvenute.
Soggetti finanziatori autorizzati e accreditamento
Possono concedere i prestiti solo banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale dell’art. 106 del T.U. bancario, purché l’oggetto sociale preveda l’attività di concessione di finanziamenti. Prima della stipula e della notifica dei contratti, gli intermediari devono chiedere l’accreditamento all’INPS compilando un modulo con i dati identificativi richiesti, firmato con firma autenticata o autenticato presso una sede INPS. L’accreditamento avviene presso la Direzione Centrale Prestazioni, con registrazione nel Data-Base delle persone giuridiche consultabile dalle sedi INPS.
Comunicazione di cedibilità e condizioni preliminari
Il pensionato deve richiedere personalmente alla sede INPS che gestisce la pensione la comunicazione di cedibilità prima della stipula del contratto. La sede indica l’importo cedibile delle pensioni del richiedente e senza tale comunicazione non è possibile dare esecuzione al finanziamento. Se è già in corso una cessione del quinto, non possono essere rilasciate ulteriori comunicazioni di cedibilità.
Notifica dei contratti e criteri di prevalenza
La notifica del contratto può avvenire in qualsiasi forma purché con data certa e provenienza identificabile; deve essere inviata alla sede INPS competente sulla gestione della pensione del cedente. In caso di più contratti notificati dallo stesso pensionato, prevale quello notificato per primo, se eseguibile. Non è possibile stipulare un ulteriore contratto della stessa specie mentre è ancora in ammortamento un precedente prestito. Se la stessa banca invia notifiche successive del medesimo contratto per modifiche accessorie che non costituiscono novazione, vale la prima notifica.
Cessione del credito a un altro intermediario
Se il credito residuo viene ceduto a un altro intermediario, il nuovo cessionario non deve notificare un nuovo contratto ma solo comunicare l’avvenuta cessione e, se necessario, richiedere l’accreditamento. La sede INPS prosegue l’istruttoria e, in caso positivo, continua le trattenute in favore del nuovo cessionario, mantenendo come data di riferimento quella del contratto originario. Se invece il nuovo soggetto stipula un contratto autonomo con il pensionato per estinguere il precedente debito, si tratta di un nuovo finanziamento con nuova notifica e si applicano i criteri di prevalenza ordinari.
Istruttoria INPS e controlli sulla validità del contratto
La sede verifica innanzitutto che il pensionato abbia richiesto la comunicazione di cedibilità. Verifica poi che il soggetto finanziatore sia autorizzato e accreditato: se manca l’autorizzazione, il contratto non può essere eseguito; se manca solo l’accreditamento, la sede invita l’intermediario a regolarizzarsi e tiene il contratto in evidenza in attesa. Deve inoltre controllare la congruenza tra rata di ammortamento e quota cedibile, senza alcun margine di tolleranza: se la rata supera anche di poco la quota disponibile, il contratto non è eseguibile nei termini originari. Infine, va verificato che il tasso applicato non superi il tasso soglia anti-usura, determinato in base al TEGM trimestrale aumentato del 50%; in mancanza dell’indicazione del tasso o in caso di superamento della soglia, il contratto è ineseguibile e va segnalato anche all’autorità giudiziaria.
Decorrenza delle trattenute e recupero di rate scadute
Le trattenute devono essere avviate non oltre il terzo mese successivo alla notifica del contratto. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate con una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti previsti dalla disciplina sulle cessioni e pignoramenti, per il tempo necessario al recupero dell’arretrato. Il richiamo normativo è interpretato come riferito ai limiti di recuperabilità previsti per concorso di cessioni e pignoramenti.
Variazioni in corso di esecuzione, eliminazione della pensione ed estinzione anticipata
Se la quota cedibile diminuisce durante l’ammortamento, l’INPS emette una nuova comunicazione di cedibilità e informa pensionato e cessionario; la nuova quota continua a essere trattenuta finché non intervengano ulteriori comunicazioni. In caso di eliminazione della pensione, l’INPS ne dà tempestiva comunicazione al cessionario e recupera d’ufficio le somme indebitamente erogate dopo l’eliminazione. Se il prestito viene estinto anticipatamente, il cessionario deve avvisare immediatamente la sede INPS competente, che interrompe le trattenute entro 60 giorni; le somme eventualmente percepite dall’INPS dal mese successivo alla comunicazione devono essere rimborsate direttamente al cedente. Se l’estinzione anticipata serve a stipulare un nuovo finanziamento con cessione del quinto, occorre ripetere tutte le formalità previste.
Oneri e convenzioni
Le disposizioni richiamano la possibilità per gli enti previdenziali di stipulare convenzioni con gli istituti finanziatori al fine di offrire condizioni più favorevoli ai pensionati. Nell’allegato 4 è previsto, per gli intermediari convenzionati, un onere annuo anticipato pari a 1,5 volte l’importo applicato dalle Poste Italiane per ogni versamento su conto postale, oltre oneri di legge; per gli altri intermediari l’onere è pari a 65 euro per ciascun contratto di cessione.
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