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Circolare

Circolare numero 88 del 18-5-2007

a decorrere dal 1° gennaio 2007 l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare interviene sugli assegni per il nucleo familiare dal 1° gennaio 2007, per eliminare una disparità di trattamento tra nuclei con almeno un figlio minore e componenti inabili e nuclei equivalenti senza inabili. Viene richiamato il decreto interministeriale del 7 marzo 2007 che stabilisce che, a parità di reddito e composizione numerica, l’ANF non può essere inferiore per i nuclei con inabili rispetto a quelli senza inabili. Le tabelle 14 e 15 vengono quindi raccordate con le tabelle 11 e 12 se più favorevoli, con sostituzione delle precedenti tabelle allegate alle circolari n. 13/2007 e n. 26/2007. La circolare indica inoltre gli adempimenti dei datori di lavoro per il conguaglio e segnala l’aggiornamento delle procedure per il pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Rideterminazione e raccordo delle tabelle ANF 14 e 15 per nuclei con soggetti inabili

Rideterminazione e raccordo delle tabelle ANF per nuclei con soggetti inabili

La circolare interviene sulla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) dal 1° gennaio 2007, per correggere un effetto distorsivo determinatosi dopo la legge n. 296/2006. L’obiettivo è assicurare che, a parità di reddito e composizione numerica, i nuclei con soggetti inabili non ricevano un assegno inferiore rispetto ai nuclei equivalenti privi di inabili.

Quadro normativo e origine della disparità

L’art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto:

  • alla lettera a), la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e almeno un figlio minore, senza componenti inabili (tabelle 11 e 12),
  • alla lettera b), un aumento del 15% dell’importo per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13–19),
  • alla lettera c), che per alcune tabelle, tra cui le 14 e 15, la rimodulazione dei livelli di reddito e degli importi sarebbe avvenuta successivamente con decreto interministeriale.

La circolare rileva che tale assetto ha prodotto, in alcuni scaglioni di reddito, una disparità di trattamento: nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile risultavano talvolta penalizzati rispetto a nuclei equivalenti senza inabili.

Intervento correttivo del decreto interministeriale

Per rimuovere nell’immediato la disuguaglianza, viene richiamato il decreto del 7 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2007, che stabilisce che dal 1° gennaio 2007 l’ANF per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e almeno un figlio minore, se comprendenti soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello spettante ai nuclei corrispondenti senza soggetti inabili.

In applicazione di tale principio, le tabelle 14 e 15 sono state raccordate con le tabelle 11 e 12 quando queste risultano più favorevoli. Le nuove versioni delle tabelle 14 e 15 sostituiscono quelle già allegate:

  • alla circolare n. 13/2007 per gli importi mensili,
  • alla circolare n. 26/2007 per gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro devono ricalcolare gli importi spettanti dal 1° gennaio 2007 sulla base della documentazione disponibile e delle domande già presentate o che saranno presentate dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi.

La circolare distingue due casi:

  • per le nuove domande, l’importo va corrisposto per intero;
  • per i beneficiari già in essere, va corrisposta solo la differenza rispetto a quanto già pagato.

Per il recupero o conguaglio delle differenze erogate, i datori di lavoro devono utilizzare il codice "L036" nel quadro "D" del modello DM10/2. L’operazione di conguaglio può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Pagamento diretto da parte dell’Istituto

Per i casi in cui l’ANF è pagato direttamente dall’Istituto, la circolare segnala che le procedure automatizzate saranno aggiornate tempestivamente.

Effetti pratici

In sostanza, la circolare:

  • elimina la penalizzazione per i nuclei con soggetti inabili rispetto a quelli equivalenti senza inabili,
  • rende operative le tabelle 14 e 15 rielaborate,
  • indica ai datori di lavoro le modalità di adeguamento e conguaglio,
  • rinvia l’aggiornamento operativo dei pagamenti diretti all’adeguamento delle procedure informatiche.

Punti principali

Intervento normativo e finalità

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 11, ha previsto dal 1° gennaio 2007 la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, senza componenti inabili. Per le altre tipologie di nuclei con figli, il medesimo comma ha previsto un aumento del 15% degli importi. Tuttavia, l’applicazione della norma ha generato in alcuni casi una disparità di trattamento a danno dei nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile.

Motivo della correzione delle tabelle 14 e 15

Le tabelle 14 e 15 rientravano tra quelle per cui la rimodulazione dei livelli di reddito e degli importi era rimessa a un decreto interministeriale, ai sensi dell’art. 1, comma 11, lettera c), della legge n. 296/2006. Poiché la finalità della legge è quella di rafforzare la tutela dei nuclei familiari più bisognosi, la circolare afferma che, in attesa di una successiva rimodulazione complessiva, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti inabili deve essere almeno pari a quello dei nuclei equivalenti privi di inabili.

Decreto interministeriale del 7 marzo 2007

Il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2007, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.

Raccordo e sostituzione delle tabelle ANF

Alla luce del decreto, le tabelle 14 e 15 sono state raccordate con le tabelle 11 e 12 quando queste risultano più favorevoli. Le nuove tabelle 14 e 15, così rielaborate, sostituiscono quelle precedentemente allegate alla circolare n. 13/2007 per gli importi mensili e alla circolare n. 26/2007 per gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro devono determinare l’assegno spettante dal 1° gennaio 2007 sulla base della documentazione disponibile e dei dati contenuti nelle domande già presentate o presentate successivamente da lavoratori aventi diritto ai nuovi importi. L’importo va corrisposto per intero per le nuove domande e limitatamente alla differenza rispetto a quanto già erogato per i beneficiari in essere. Per il conguaglio delle differenze, deve essere utilizzato il codice già previsto nel quadro "D" del modello DM10/2, ossia "L036". Il conguaglio può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Pagamento diretto da parte dell’Istituto

Per i casi di pagamento diretto, la circolare informa che le procedure automatizzate verranno aggiornate tempestivamente.

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