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Circolare

Circolare numero 90 del 23-5-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna i criteri INPS per la concessione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33 della legge 104/1992, adeguandoli all’orientamento consolidato della giurisprudenza. Viene chiarito che la presenza in famiglia di altri soggetti in grado di prestare assistenza non esclude di per sé il diritto ai permessi, purché l’assistenza sia effettiva, sistematica e adeguata. Sono inoltre precisati i casi di ricovero a tempo pieno che escludono il beneficio, le eccezioni per minori e situazioni particolari, nonché l’uso della documentazione sostitutiva e i poteri di verifica dell’Amministrazione.

Permessi ex art. 33 legge n. 104/1992: revisione dei criteri applicativi

Permessi ex art. 33 legge n. 104/1992: questioni varie

La circolare interviene sui criteri di concessione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992, aggiornando l’orientamento interno dell’Istituto alla luce della giurisprudenza di legittimità e amministrativa. L’obiettivo è chiarire quando il diritto ai benefici possa essere riconosciuto, con particolare riguardo ai requisiti dell’assistenza, alla presenza di altri familiari e ai casi di ricovero.

Inquadramento e motivi dell’intervento

L’INPS prende atto di un indirizzo giurisprudenziale consolidato che ha censurato l’interpretazione restrittiva in base alla quale la presenza di altre persone in famiglia, anche non lavoratrici e idonee ad assistere il disabile, escluderebbe automaticamente il diritto ai permessi. La circolare richiama in particolare:

  • la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7701 del 16 maggio 2003;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 13481 del 20 luglio 2004;
  • la sentenza del Consiglio di Stato del 19 gennaio 1998, n. 394/97;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 325/1996.

Da tali pronunce emerge la finalità della legge: rimuovere o attenuare gli ostacoli che la persona con disabilità grave incontra nella vita sociale e lavorativa, evitando sia di negare il sostegno dovuto sia di attribuire alla famiglia un ruolo esclusivo e insostituibile nell’assistenza.

Nuovi criteri per la concessione dei benefici

La circolare dispone che le strutture territoriali applichino i seguenti criteri:

  • la presenza nel nucleo familiare di conviventi non lavoratori idonei ad assistere la persona con disabilità grave non è di per sé ostativa;
  • la persona con disabilità grave, oppure il suo amministratore di sostegno o tutore legale, può scegliere liberamente il familiare che presta assistenza;
  • l’assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, ma deve essere sistematica e adeguata alle concrete esigenze del disabile;
  • i benefici spettano anche al lavoratore che risieda o lavori lontano dalla persona assistita, purché assicuri un’assistenza sistematica e adeguata; in tali casi deve essere presentato un "Programma di assistenza" sottoscritto dal lavoratore e dalla persona assistita, o dal suo amministratore di sostegno o tutore, con eventuale valutazione di congruità del dirigente responsabile del Centro medico legale;
  • il requisito dell’esclusività non coincide con l’assenza di altre forme di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con servizi pubblici, non profit e personale badante.

Ricovero a tempo pieno e casi esclusi o eccezionali

La circolare precisa che non dà titolo ai benefici il solo ricovero a tempo pieno, intendendosi per tale il ricovero per l’intera giornata di 24 ore. Tuttavia, sono previste eccezioni:

  • per il ricovero a tempo pieno finalizzato a intervento chirurgico o a scopo riabilitativo di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità grave, purché i sanitari della struttura documentino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare entro il terzo grado;
  • per le situazioni, valutate dal dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS, di persona con disabilità grave in coma vigile o in condizione terminale, considerate assimilabili al piccolo minore.

Documentazione e verifiche dell’Amministrazione

L’accettazione da parte della persona con disabilità grave dell’assistenza continuativa ed esclusiva del familiare può essere provata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell’ambito del T.U. n. 445/2000. Restano però impregiudicati i poteri della Pubblica Amministrazione di verificare:

  • la veridicità delle dichiarazioni rese;
  • quanto dichiarato dal lavoratore nella domanda;
  • il permanere del diritto nei casi di disabilità grave temporaneamente concessa dalla Commissione medica ex art. 4 della legge n. 104/1992.

Disposizioni operative

Le sedi INPS devono applicare immediatamente i nuovi criteri nei procedimenti di concessione dei benefici previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992. La circolare, dunque, sostituisce le precedenti indicazioni interne non più coerenti con l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza.

Punti principali

Aggiornamento dei criteri INPS

L’Istituto rivede le precedenti indicazioni territoriali sulla concessione dei benefici dei commi 2 e 3 dell’art. 33 della legge n. 104/1992, alla luce di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Presenza di altri familiari idonei all’assistenza

Non rileva, ai fini del diritto ai permessi, la presenza nel nucleo familiare di conviventi non lavoratori che possano prestare aiuto alla persona con disabilità grave.

Scelta del familiare che presta assistenza

La persona con disabilità grave, oppure il suo amministratore di sostegno o tutore legale, può scegliere liberamente chi, all’interno della famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dalla legge.

Caratteri dell’assistenza

L’assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, ma deve comunque essere sistematica e adeguata alle concrete esigenze della persona con disabilità grave.

Lavoratori che risiedono o lavorano lontano

I benefici spettano anche ai lavoratori che, pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti dalla persona assistita, offrano un’assistenza sistematica e adeguata; per tali casi è richiesto un "Programma di assistenza" sottoscritto dal lavoratore e dalla persona con disabilità grave, o dal suo amministratore di sostegno o tutore.

Esclusività dell’assistenza e altri servizi

Il requisito dell’esclusività non va inteso come assenza di qualunque altra forma di assistenza pubblica o privata: il beneficio è compatibile con il ricorso a strutture pubbliche, enti del cosiddetto non profit e personale badante.

Ricovero a tempo pieno e relative eccezioni

Di regola, il ricovero a tempo pieno, inteso come ricovero per l’intera giornata di 24 ore, non dà titolo ai benefici. Fanno eccezione il ricovero finalizzato a intervento chirurgico o riabilitativo di un bambino con disabilità grave sotto i tre anni, se sia documentato il bisogno di assistenza di un genitore o familiare entro il terzo grado, e, su valutazione medico-legale, i casi di coma vigile e/o stato terminale, assimilati al piccolo minore.

Documentazione e controlli

L’accettazione dell’assistenza continuativa ed esclusiva può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del T.U. n. 445/2000. Rimane fermo il potere/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e il permanere del diritto in caso di disabilità grave temporaneamente concessa dalla Commissione medica ex art. 4 della legge 104/1992.

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