Circolare numero 07 del 08-06-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le convenzioni stipulate dall’ENPALS con quattro organizzazioni sindacali per la riscossione delle quote sindacali mediante trattenuta sulla pensione. Vengono chiariti i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di compilazione e presentazione, i termini di efficacia di deleghe e revoche, il calcolo del contributo, i rapporti finanziari e le regole di durata e rinnovo delle convenzioni. Sono inoltre indicati i codici identificativi assegnati alle nuove organizzazioni.
Convenzioni ENPALS per la trattenuta in pensione delle quote sindacali
Convenzioni ENPALS per la trattenuta delle quote sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della stipula, da parte dell’ENPALS, di convenzioni con quattro organizzazioni sindacali per consentire ai pensionati aderenti il versamento delle quote associative mediante trattenuta diretta sulla pensione. Il documento chiarisce in modo operativo chi può aderire, come si presenta la delega, quali sono i tempi di efficacia e revoca, come si determina l’importo trattenuto e quali sono gli effetti giuridici e amministrativi delle convenzioni.
Ambito soggettivo
La possibilità di utilizzare il servizio è riservata ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall’ENPALS, in coerenza con l’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. La circolare ribadisce espressamente questo perimetro per ragioni di trasparenza e chiarezza applicativa.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Ente e dall’organizzazione sindacale contraente. Il testo di delega deve indicare:
- la misura del contributo sindacale;
- le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
La delega deve essere firmata in originale dal titolare della pensione e controfirmata dal rappresentante dell’organizzazione sindacale beneficiaria. Le deleghe presentate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’ENPALS con timbro e firma per ricevuta. La circolare precisa inoltre che su ciascuna pensione può essere effettuata la trattenuta in favore di una sola organizzazione sindacale.
Decorrenza, efficacia e revoca
L’articolo 3 delle convenzioni stabilisce che delega e revoca sono acquisite ed efficaci entro tre mesi dalla presentazione. Ne derivano le seguenti regole applicative:
- la delega presentata da un soggetto già pensionato produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo agli uffici ENPALS;
- la delega presentata contestualmente alla domanda di pensione decorre dalla data di decorrenza della pensione;
- le deleghe possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno;
- se risultano più deleghe in favore di organizzazioni diverse, produce effetti la prima pervenuta all’ENPALS, salvo che una successiva contenga una revoca espressa di quella precedente;
- il rilascio di una nuova delega non equivale a revoca implicita della precedente;
- se il pensionato comunica direttamente la revoca all’ENPALS, gli uffici acquisiscono la revoca e informano per iscritto il sindacato interessato; la revoca decorre dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione;
- la delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
La circolare aggiunge che l’organizzazione sindacale deve dare ampia divulgazione della convenzione al momento della sottoscrizione della delega, soprattutto con riguardo agli effetti della stessa.
Misura del contributo e base di calcolo
La trattenuta sindacale è determinata nella percentuale indicata nella delega e si calcola sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Per le pensioni di reversibilità corrisposte con un unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta segue le medesime modalità.
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega. La trattenuta viene effettuata al momento del pagamento delle singole rate di pensione.
Rapporti finanziari, spese e responsabilità
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6 e 7 delle convenzioni, con gestione degli adempimenti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’organizzazione sindacale. L’articolo 8 prevede l’esonero dell’ENPALS da ogni responsabilità per i rapporti intercorrenti tra pensionato e sindacato. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’organizzazione sindacale si obbliga a ristorare l’Ente di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Durata delle convenzioni e rinnovo
Le convenzioni hanno validità annuale:
- dall’1 gennaio 2007 per ANAP Confartigianato;
- dall’1 febbraio 2007 per U.Na.P.–UCI, UNI.A.P. (UNIMPRESA) e Federpensionati-CONFSAL.
Esse si rinnovano tacitamente di anno in anno, salvo disdetta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro il 30 giugno di ciascun anno.
Codici identificativi assegnati
Alle nuove organizzazioni sindacali sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi ENPALS:
- B = ANAP Confartigianato;
- C = U.Na.P.–UCI;
- D = UNI.A.P. (UNIMPRESA);
- E = Federpensionati-CONFSAL.
Schema di delega allegato
In allegato è riportato lo schema di delega da utilizzare, nel quale il pensionato autorizza l’ENPALS a trattenere sulle quote mensili di pensione, compresa la tredicesima mensilità e al netto dei trattamenti di famiglia, il contributo sindacale nella percentuale indicata. Nel modulo è altresì prevista l’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali, nonché l’accettazione del rinnovo tacito annuale e delle regole sulla revoca, che deve pervenire all’ENPALS entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di presentazione per produrre effetto dal primo giorno del terzo mese successivo.
Punti principali
Convenzioni sottoscritte e finalità
L’ENPALS ha sottoscritto, tra il 20 dicembre 2006 e il 23 gennaio 2007, convenzioni con ANAP Confartigianato, U.Na.P.–UCI, UNI.A.P. (UNIMPRESA) e Federpensionati-CONFSAL per consentire la riscossione delle quote sindacali tramite trattenuta sulla pensione, in attuazione dell’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall’ENPALS.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Ente e dall’organizzazione sindacale, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni al trattamento dei dati. Deve essere firmata in originale dal pensionato e controfirmata dal rappresentante sindacale. Le deleghe vanno presentate con elenco in duplice copia; una copia è restituita dall’ENPALS con timbro e firma per ricevuta. Su ciascuna pensione può essere applicata una sola trattenuta sindacale.
Decorrenza, efficacia e revoca
Delega e revoca sono acquisite e producono effetti entro tre mesi dalla presentazione. Se la delega è presentata da un pensionato già titolare, decorre dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione; se è contestuale alla domanda di pensione, decorre dalla stessa data di inizio pensione. La prima delega pervenuta prevale su eventuali successive, salvo che queste contengano revoca espressa della precedente. La revoca comunicata direttamente all’ENPALS produce effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua ricezione. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno.
Misura del contributo e modalità di trattenuta
Il contributo sindacale è calcolato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Per le pensioni di reversibilità pagate con un unico ordine a più contitolari si applicano le medesime modalità. La misura deve essere espressamente indicata nella delega e la trattenuta avviene al pagamento di ciascuna rata.
Rapporti finanziari e responsabilità
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 5, 6 e 7 delle convenzioni e gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e le organizzazioni sindacali. Le organizzazioni esonerano l’ENPALS da responsabilità per i rapporti tra pensionato e sindacato e si impegnano a rifondere eventuali effetti negativi derivanti da contestazioni sulla validità o regolarità della delega.
Durata delle convenzioni e disdetta
Le convenzioni hanno durata annuale: dal 1° gennaio 2007 per ANAP Confartigianato e dal 1° febbraio 2007 per U.Na.P.–UCI, UNI.A.P. (UNIMPRESA) e Federpensionati-CONFSAL. Si rinnovano tacitamente ogni anno, salvo disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno di ciascun anno.
Codici identificativi ENPALS
Ai nuovi sindacati sono stati attribuiti i seguenti codici: B per ANAP Confartigianato, C per U.Na.P.–UCI, D per UNI.A.P. (UNIMPRESA), E per Federpensionati-CONFSAL.
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