Circolare numero 87 del 17-5-2007
Conferma per l’anno 2006 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n.341. Istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma per il 2006 la riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile e fornisce le istruzioni operative per il recupero dei maggiori contributi versati. Il beneficio riguarda solo gli operai a tempo pieno di 40 ore settimanali, è limitato ai periodi gennaio-dicembre 2006 e richiede il rispetto di specifiche condizioni, tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di condanne in materia di sicurezza sul lavoro. Sono inoltre disciplinate le modalità di denuncia e recupero nei DM10/2, distinguendo tra datori di lavoro che hanno già fruito della riduzione nel corso del 2006 e quelli che non l’hanno applicata.
Riduzione contributiva edilizia 2006 e modalità di recupero dei maggiori contributi versati
Riduzione contributiva edilizia 2006 e recupero dei contributi versati
La circolare fornisce le istruzioni applicative per la riduzione contributiva spettante al settore edile per l’anno 2006, confermata nella misura dell’11,50% dal D.M. Lavoro/Economia 5 marzo 2007. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo del beneficio, i requisiti aggiuntivi introdotti nel 2006, nonché le modalità di recupero dei maggiori contributi versati o di gestione delle posizioni già regolarizzate in corso d’anno.
Ambito temporale e natura del beneficio
La riduzione contributiva è stata prevista dall’art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002, con operatività subordinata alla conferma annuale della misura. Per il 2006, il decreto interministeriale conferma l’aliquota dell’11,50% già prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995. La circolare precisa che il beneficio è cessato e non si applica ai periodi successivi a dicembre 2006.
Soggetti beneficiari e base contributiva interessata
L’agevolazione riguarda i datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2. Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa la quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La misura si applica solo agli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta ai lavoratori a tempo parziale.
Ai fini del calcolo, devono essere utilizzate le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2006 per i settori Industria e Artigianato, con la riduzione della base di calcolo in applicazione delle norme richiamate dalla circolare in materia di ulteriore abbattimento contributivo.
Condizioni per la fruizione
La riduzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, incluse le disposizioni sulla retribuzione imponibile. Inoltre, il beneficio non compete per i lavoratori già destinatari di altre specifiche agevolazioni contributive, come quelle previste per le assunzioni da liste di mobilità o per i contratti di inserimento e reinserimento.
Nuovi requisiti introdotti dalla legge n. 248/2006
La legge n. 248/2006, di conversione del D.L. n. 223/2006, ha introdotto ulteriori requisiti per i datori di lavoro del settore edile ai fini della fruizione dell’agevolazione. In particolare, è richiesto che il datore di lavoro:
- sia in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
- non abbia riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Per attestare tali condizioni è richiesta un’autodichiarazione, da presentare alla Sede INPS territorialmente competente mediante l’apposito modello predisposto dall’Istituto. La dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione; ove emerga la mancanza dei requisiti dichiarati, l’INPS può recuperare le somme indebitamente fruite.
Rapporti con le Casse Edili
Resta fermo che, in caso di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continua ad applicarsi la disciplina speciale richiamata dalla circolare, relativa al regime previgente.
Modalità operative di riconoscimento e recupero
Il riconoscimento del beneficio avviene attraverso la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende. Rimane comunque obbligatoria la presentazione della dichiarazione di responsabilità concernente i nuovi requisiti introdotti dalla normativa del 2006.
Per le aziende che hanno già applicato lo sgravio nel corso del 2006 con codice L206, non è richiesto alcun adempimento ulteriore: le sedi INPS devono procedere alla riproposizione al calcolo delle eventuali note di rettifica emesse e alla relativa definizione.
Per i datori di lavoro che non hanno fruito della riduzione nel 2006, è consentito il recupero dei periodi da gennaio a dicembre 2006 tramite una delle denunce contributive con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. L’importo della riduzione spettante deve essere calcolato per i mesi trascorsi e indicato nel quadro D del DM10/2, preceduto dal codice L207.
Sintesi conclusiva
La circolare, dunque, disciplina in modo puntuale la conferma della riduzione contributiva edilizia per il 2006, le condizioni per beneficiarne e le modalità di recupero dei contributi. Il quadro complessivo è rafforzato da nuovi requisiti di regolarità contributiva e di affidabilità in materia di sicurezza sul lavoro, con controllo affidato sia alle dichiarazioni sostitutive delle imprese sia alle verifiche INPS sulle denunce contributive.
Punti principali
Conferma della misura e ambito temporale
Il D.M. Lavoro/Economia 5 marzo 2007 conferma per l’anno 2006 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% prevista per l’edilizia. La circolare precisa che il beneficio è cessato e non opera per periodi successivi a dicembre 2006. È quindi finalizzato al recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2006.
Soggetti interessati e base di calcolo
La riduzione si applica alla parte di contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Riguarda solo gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta ai lavoratori a tempo parziale. I datori di lavoro interessati sono quelli che esercitano attività edile identificati dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2; le aliquote da utilizzare sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2006 per i settori Industria e Artigianato, con applicazione delle riduzioni previste da altre disposizioni normative richiamate dalla circolare.
Condizioni di accesso al beneficio
La fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi 9-13, della legge n. 389/1989 per gli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle sulla retribuzione imponibile. La riduzione non spetta inoltre per i lavoratori per i quali siano già previste specifiche agevolazioni contributive per altro titolo, come ad esempio assunzioni dalle liste di mobilità o contratti di inserimento/reinserimento.
Nuovi requisiti introdotti dalla legge n. 248/2006
La legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto ulteriori requisiti per il settore edile: i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Le aziende devono attestare tali requisiti mediante autodichiarazione, utilizzando il modello predisposto dall’INPS e trasmettendolo alla Sede competente; in caso di dichiarazioni non veritiere, l’Istituto può recuperare le somme indebitamente fruite.
Effetti delle irregolarità verso le Casse Edili
Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995.
Modalità operative e controlli
Il riconoscimento del beneficio avviene tramite la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende. Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità relativa ai nuovi requisiti.
Datori di lavoro che hanno già fruito dello sgravio nel 2006
I datori di lavoro che nel corso del 2006 hanno già applicato la riduzione contributiva con codice L206 non devono effettuare ulteriori adempimenti. Le sedi INPS devono riproporre al calcolo le eventuali note di rettifica già emesse e curarne la definizione.
Datori di lavoro che non hanno fruito della riduzione nel 2006
I datori di lavoro che non hanno operato la riduzione durante il 2006 possono recuperarla per i periodi da gennaio a dicembre 2006 con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. L’importo spettante va calcolato per i mesi decorsi e indicato nel quadro D del DM10/2, preceduto dal codice L207.
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