Circolare numero 08 del 13-06-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE del 6 giugno 2007 che fissa il tasso ufficiale di riferimento al 4% dal 13 giugno 2007. Da tale data vengono aggiornati l’interesse di differimento e di dilazione, fissato al 10%, e le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributivo, pari al 9,5% o al 30% a seconda dei casi previsti dalla normativa richiamata. Sono inoltre confermati i limiti massimi delle sanzioni e il successivo maturare degli interessi di mora oltre tali tetti.
Variazione del tasso di riferimento BCE al 4% e aggiornamento di interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili
Variazione del tasso di riferimento e aggiornamento degli oneri contributivi
La circolare recepisce la decisione della Banca Centrale Europea del 6 giugno 2007, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4% con decorrenza 13 giugno 2007. Sulla base di tale variazione, vengono aggiornati sia l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, sia le sanzioni civili applicabili nei casi di omissione, ritardo o evasione contributiva.
Premessa normativa e decorrenza del TUR
L’Ente richiama il meccanismo di determinazione del tasso ufficiale di riferimento e precisa che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE. Di conseguenza, la determinazione del TUR da parte del Consiglio direttivo della BCE produce effetti immediati e, nel caso specifico, opera dal 13 giugno 2007.
Interesse di differimento e di dilazione
Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge, l’interesse di differimento e di dilazione è fissato al 10% annuo, calcolato come TUR del 4% maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 13 giugno 2007 in avanti.
Sanzioni civili: quadro generale
La variazione del tasso di riferimento incide anche sull’aliquota delle sanzioni civili, nell’ambito del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. La circolare distingue le diverse ipotesi applicative, richiamando i casi di omissione o ritardo nel pagamento, di denuncia spontanea della debitoria e di situazioni connesse a incertezze interpretative.
Ipotesi soggette alla misura del 9,5% annuo
La sanzione civile è pari al 9,5% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui importo risulta dalle denunce o registrazioni obbligatorie, nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria presentata prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di pagamento e con versamento eseguito nei 30 giorni successivi alla denuncia.
La stessa aliquota del 9,5% annuo si applica anche ai casi in cui il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze collegate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre che il pagamento sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente.
Limiti massimi delle sanzioni e interessi di mora
Per le ipotesi sopra indicate, la circolare precisa che la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Una volta raggiunto tale limite, e in mancanza di integrale pagamento, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, indicati nella circolare nella misura dell’8,4% annuo.
Ipotesi di evasione contributiva e sanzione del 30% annuo
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, la sanzione civile è fissata al 30% annuo. Tale misura si applica anche quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure quando la denuncia avvenga entro dodici mesi dalla scadenza ma il versamento non sia effettuato entro i 30 giorni successivi.
Anche per questa fattispecie è previsto un limite massimo: la sanzione non può superare il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Oltre il raggiungimento di tale tetto, in caso di mancato integrale pagamento, maturano interessi di mora nella misura dell’8,4% annuo.
Effetti operativi
Il documento ha quindi finalità essenzialmente applicativa: definisce le nuove misure da utilizzare per il calcolo degli interessi di dilazione e delle sanzioni civili a partire dal 13 giugno 2007, fornendo agli operatori il parametro aggiornato per la regolarizzazione dei debiti contributivi e per la gestione delle situazioni di omissione o evasione.
Punti principali
Decorrenza del nuovo tasso ufficiale di riferimento
A seguito della decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 6 giugno 2007, il tasso ufficiale di riferimento è fissato nella misura del 4% con decorrenza 13 giugno 2007. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2004, il TUR disposto dalla BCE è immediatamente efficace e non richiede più la periodica determinazione da parte della Banca d’Italia, essendo decorso il periodo massimo previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 13 giugno 2007 l’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori è pari al 10%, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento
L’adeguamento del tasso di differimento e dilazione comporta il corrispondente aggiornamento delle sanzioni civili previste dal nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. La misura ordinaria delle sanzioni è pari al 9,5% annuo (TUR al 4% maggiorato di 5,5 punti) nei casi previsti dall’art. 116, comma 8, lettere a) e b), e dall’art. 116, comma 10, nei termini richiamati dalla circolare.
Casistiche con sanzione al 9,5% annuo
La sanzione del 9,5% annuo si applica: al mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili dalle denunce o registrazioni obbligatorie, nonché alla denuncia spontanea della situazione debitoria effettuata prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento entro i 30 giorni successivi; e ai casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente.
Limiti massimi e interessi di mora
Nei casi soggetti alla sanzione del 9,5% annuo, la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Raggiunto tale tetto, se il debito non è integralmente pagato, maturano interessi di mora al tasso di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, indicato nella circolare come pari all’8,4% annuo.
Sanzione civile al 30% annuo per evasione contributiva
La misura della sanzione civile è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, ovvero quando la denuncia della situazione debitoria avvenga oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure quando la denuncia sia presentata entro dodici mesi dalla scadenza ma il pagamento non sia effettuato nei 30 giorni successivi. Anche in tali ipotesi la sanzione non può superare il 60% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; oltre tale limite, in caso di mancato integrale pagamento, maturano interessi di mora all’8,4% annuo.
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