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Circolare

Circolare numero 92 del 12-6-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina per il 2007 le modalità di versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e, per i liberi professionisti, della contribuzione dovuta alla gestione separata. Vengono indicati termini di pagamento, possibilità di differimento con maggiorazione dello 0,40%, criteri per individuare il reddito imponibile, regole sulla rateizzazione, compilazione del quadro RR di UNICO 2007 e modalità di compensazione dei crediti. La circolare richiama inoltre le modalità di compilazione dell’F24, le causali contributo e l’uso della codeline INPS.

Riscossione 2007 dei contributi artigiani, commercianti e gestione separata

Riscossione 2007 dei contributi artigiani, commercianti e gestione separata

La circolare disciplina la riscossione dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2007 dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, nonché dagli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il documento richiama termini di versamento, criteri di determinazione del reddito imponibile, facoltà di rateizzazione, compilazione del quadro RR di UNICO 2007 e possibilità di compensazione dei crediti.

Termini e modalità di versamento

L’INPS ricorda che, in seguito all’art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare esclusivamente per via telematica i versamenti fiscali e previdenziali, obbligo poi prorogato dal D.P.C.M. 4 ottobre 2006 al 1° gennaio 2007.

Per gli artigiani e commercianti titolari di partita IVA l’Istituto ha trasmesso un prospetto di liquidazione con gli importi dovuti e le causali per il pagamento, oltre a una lettera esplicativa sulle modalità di determinazione delle somme. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati inviati anche i modelli F24.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per le imposte sui redditi. Per il 2007, ciò comporta:

  • il versamento del saldo 2006 e del primo acconto 2007 entro il 18 giugno 2007, tenuto conto che il 16 e 17 giugno cadono di sabato e domenica;
  • il versamento del secondo acconto 2007 entro il 30 novembre 2007.

La circolare precisa inoltre che il versamento di giugno può essere eseguito entro il 16 luglio 2007, in luogo del 18 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente rispetto ai contributi, utilizzando la causale "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti e la relativa codeline INPS.

Reddito imponibile

Per la determinazione del reddito imponibile contributivo deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2006, al netto delle eventuali perdite di periodi d’imposta precedenti già scomputate dal reddito dell’anno. La circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla partecipazione agli utili, oppure dalla quota di reddito attribuita al socio nel caso di società partecipate in regime di trasparenza.

Ai fini operativi, il reddito imponibile si ricava dai quadri RF, RG e RH della dichiarazione, secondo la formula indicata nella circolare:

  • RF50 – (RF51 + RF53, col. 1) + [(RG28, col. 3 ovvero RG26) – (RG29 + RG31, col. 1)] + [somma algebrica delle colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 o 3 e delle colonne 4 da RH5 a RH6 – RH12].

La base imponibile deve essere integrata anche con eventuali redditi derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il modello Unico S.C.

Rateizzazione

La rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. Restano invece esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultanti a debito nel quadro RR per mancato o parziale versamento in sede di compilazione del modello UNICO 2007.

Le regole operative indicate sono le seguenti:

  • la prima rata deve essere versata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto, anche se differita;
  • le rate successive devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;
  • per gli altri contribuenti, le rate successive devono essere versate entro la fine di ciascun mese;
  • il piano rateale deve comunque essere completato entro il mese di novembre.

L’importo di ciascuna rata è determinato sommando alla sorte capitale l’eventuale maggiorazione dello 0,40% per differimento e dividendo il tutto per il numero delle rate; a ciò si aggiungono gli interessi della singola rata, calcolati al tasso dello 0,5% mensile. Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ciascuna sezione del modello, l’apposita causale API o CPI e decorrono dalla scadenza ordinaria del saldo e/o acconto, eventualmente differito, coincidente con il termine di pagamento della prima rata.

In sede di compilazione dell’F24, la circolare precisa che:

  • gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi;
  • le causali CP, CPR, AP e APR devono riguardare solo i contributi;
  • la rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se la prima rata è pagata tra il 19 giugno e il 16 luglio; la quota parte relativa alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli interessi delle rate successive alla prima.

Quadro RR del modello UNICO 2007

Per il 2007 il quadro RR del modello UNICO 2007 persone fisiche deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il 2006, dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nella sezione I, in conformità all’art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997.

La circolare rinvia alle istruzioni contenute nel modello UNICO 2007 e si limita a precisare che, se dal quadro RR emergono debiti per contributi sul minimale e il contribuente intende regolarizzare la posizione mediante F24, va indicata la codeline relativa ai contributi sul minimale del titolare. Se l’importo da versare è diverso da quello originario, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri indicati al punto 5 della circolare. Se il pagamento riguarda più di una rata, nel campo dedicato al numero rata va riportato "0".

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la determinazione della contribuzione deve avvenire secondo la circolare n. 7 dell’11 gennaio 2007, mentre il reddito imponibile da indicare nel quadro RR, sezione II, va determinato secondo le istruzioni del modello UNICO 2007.

Compensazione dei crediti

L’eventuale importo a credito risultante dal quadro RR del modello UNICO 2007 può essere portato in compensazione nel modello F24. Per effettuare la compensazione, il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24, indicando:

  • la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti;
  • il codice sede;
  • il codice INPS di 17 caratteri relativo alla riscossione dell’anno 2005, se il credito è esposto nella colonna 16 o 28 del quadro RR;
  • il codice INPS relativo all’anno 2006, se il credito emerge dalla dichiarazione 2007;
  • il periodo di riferimento, cioè il 2005 oppure il 2006;
  • l’importo che si intende compensare.

Qualora venga compensata solo una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, la codeline di 17 caratteri deve essere rideterminata secondo i criteri della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine può essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline disponibile sul sito internet dell’INPS.

Punti principali

Termini e modalità di versamento

Dal 1° gennaio 2007 i titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica, in base all’art. 37, comma 49, del D.L. 223/2006, come prorogato dal D.P.C.M. 4 ottobre 2006. Per gli artigiani e commercianti titolari di partita IVA l’INPS ha inviato un prospetto di liquidazione con gli importi dovuti e le causali; ai non titolari di partita IVA sono stati inviati anche i modelli F24. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati alle scadenze delle imposte sui redditi: per il 2007 entro il 18 giugno 2007 per saldo 2006 e primo acconto 2007, e entro il 30 novembre 2007 per il secondo acconto 2007.

Differimento del versamento di giugno

Il versamento di giugno può essere effettuato entro il 16 luglio 2007, invece che entro il 18 giugno 2007, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti e la codeline INPS relativa al contributo.

Reddito imponibile contributivo

Per determinare il reddito su cui calcolare i contributi previdenziali si considera il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2006, al netto delle eventuali perdite di periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota di reddito attribuita al socio nelle società partecipate in regime di trasparenza. Il reddito imponibile è ricavato dai quadri RF, RG e RH del modello dichiarativo e va integrato anche con eventuali redditi derivanti da partecipazione a S.r.l. denunciati con il mod. Unico S.C.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; restano esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se indicati a debito nel quadro RR e non versati in tutto o in parte con il modello UNICO 2007. La prima rata va versata entro la scadenza del saldo o dell’acconto, eventualmente differita; le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Il piano rateale deve comunque concludersi entro novembre. Gli interessi sulle rate sono calcolati allo 0,5% mensile, e la rateizzazione comprende anche l’eventuale maggiorazione dello 0,40% se la prima rata è versata tra il 19 giugno e il 16 luglio.

Quadro RR di UNICO 2007

Anche per il 2007 il quadro RR del modello UNICO 2007 persone fisiche deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il 2006, dai soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, nella sezione I. Per i debiti relativi ai contributi sul minimale, la codeline da riportare nell’F24 resta quella del titolare; se gli importi sono diversi da quelli originari, la codeline va rideterminata secondo i criteri richiamati nella circolare. Se il pagamento riguarda più di una rata, il numero rata da indicare è "0". Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, la determinazione della contribuzione segue la circolare n. 7 dell’11 gennaio 2007, mentre il reddito imponibile va indicato nel quadro RR sezione II secondo le istruzioni di UNICO 2007.

Compensazione dei crediti

L’eventuale credito risultante dal quadro RR del modello UNICO 2007 può essere compensato nel modello F24. La compensazione avviene indicando la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti, insieme al codice sede, al codice INPS di 17 caratteri relativo alla riscossione dell’anno 2005 se il credito emerge dalla colonna 16 o 28 del quadro RR, oppure dell’anno 2006 se il credito deriva dalla dichiarazione 2007. Se si compensa solo una parte della contribuzione originariamente versata in una delle quattro rate del minimale, la codeline va rideterminata secondo i criteri della circolare n. 98 del 7 maggio 2001, utilizzando anche la funzione di calcolo disponibile sul sito INPS.

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