Cassazione Penale, Ordinanza n. 04464/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito sfavorevole all'imputato. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non è possibile ricavare il reato originariamente contestato, ma risulta che la condanna in appello è stata lasciata ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. Dal testo emerge che era stata anche depositata una memoria difensiva. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato: i motivi non avrebbero evidenziato manifeste illogicità nella ricostruzione dei fatti e nella loro sussunzione giuridica, ricostruzione che aveva condotto all'incriminazione e alla condanna. Inoltre, la sentenza impugnata aveva escluso correttamente l'applicazione della collaborazione, rilevando che le dichiarazioni dell'imputato non avevano fornito elementi conoscitivi utili a prevenire la commissione di nuovi delitti. Il testo non consente di identificare il reato specifico contestato, né la norma richiamata per la collaborazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono idonei a denunciare manifeste illogicità della motivazione nella ricostruzione e nella sussunzione giuridica dei fatti.
- La censura in cassazione non può limitarsi a contestazioni generiche della ricostruzione fattuale, ma deve individuare specifiche e manifeste illogicità della decisione impugnata.
- L'esclusione del beneficio o dell'istituto della collaborazione è legittima quando le dichiarazioni rese dall'interessato non apportano elementi di conoscenza utili a prevenire la commissione di nuovi delitti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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