Cassazione Civile, Ordinanza n. 32317/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento emesso nei confronti di una società esercente attività alberghiera, dal quale l'Ufficio ha poi tratto conseguenze anche in capo al socio persona fisica, socio all'80% e amministratore, recuperando a tassazione Irpef i redditi di partecipazione per l'anno d'imposta 2006. L'accertamento societario si fondava, secondo quanto riferito nella sentenza, sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio formatasi in un giudizio di separazione personale tra il socio e la moglie. Il contribuente impugnava l'avviso e la CTP gli dava ragione, ma la CTR riformava la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio e respingendo anche le ulteriori censure del contribuente. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: con i primi tre lamentava, rispettivamente, omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 47, comma 1, TUIR, e violazione dell'art. 163 TUIR e del divieto di doppia imposizione, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente trattato la domanda come volta a far riconoscere costi extracontabili alla società, mentre egli chiedeva soltanto che, ai fini del proprio reddito di partecipazione, fossero ribaltati i soli utili e non anche i maggiori ricavi accertati in capo alla società, con scorporo delle maggiori imposte Ires e Irap. Con il quarto motivo deduceva ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe deciso su questioni relative al maggior reddito della società, estranee al giudizio personale del socio. Con il quinto motivo domandava, per l'ipotesi di rigetto, la riduzione delle sanzioni in applicazione del regime più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi. Ha riconosciuto che, sul primo profilo, la CTR aveva effettivamente omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza del contribuente, ma ha ritenuto di poter decidere la questione nel merito perché si trattava di un punto di diritto non bisognoso di ulteriori accertamenti: nei casi di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non consente di applicare l'art. 47 TUIR agli utili in nero, sicché non opera lo scorporo delle imposte societarie invocato dal ricorrente; inoltre il divieto di doppia imposizione non è violato, perché non vi è reiterazione della medesima imposta sullo stesso presupposto, ma duplicità economica di prelievo su soggetti e presupposti diversi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la CTR non aveva esteso il proprio giudizio all'accertamento societario, ma si era limitata a richiamare la decisione resa in altro giudizio sulla società, decisione che spiegava effetti nel giudizio del socio. È stato invece accolto il quinto motivo, ritenuto fondato in quanto, trattandosi di processo ancora pendente, doveva applicarsi il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla parte sanzionatoria e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione può configurarsi anche quando il giudice travisi il contenuto della domanda o ometta di pronunciare su un motivo devoluto.
art. 47, comma 1, TUIR
riguarda la tassazione degli utili distribuiti ai soci; non si estende agli utili extracontabili accertati in una società a ristretta base partecipativa, per i quali non opera lo scorporo delle imposte societarie.
art. 163 TUIR
il divieto di doppia imposizione richiede la reiterata applicazione della medesima imposta sullo stesso presupposto; non sussiste nella tassazione separata del reddito societario e del reddito di partecipazione del socio.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte di cassazione, in presenza di una questione di puro diritto e senza ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito evitando il rinvio.
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare un'interpretazione processuale orientata all'economia processuale e alla ragionevole durata del processo.
d.lgs. n. 158 del 2015
ha introdotto un regime sanzionatorio più favorevole in materia di dichiarazione infedele, applicabile ai procedimenti ancora pendenti.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997
la sanzione per dichiarazione infedele, nel regime novellato, è stata ridotta dal 100% al 90%.
art. 32, d.lgs. n. 158 del 2015
ha determinato l'entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio dal 1 gennaio 2016.
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel testo come disposizione corrispondente all'attuale art. 163 TUIR sul divieto di doppia imposizione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione ai soci, ma non consente di applicare la disciplina degli utili distribuiti formalmente prevista dall'art. 47 TUIR.
- Gli utili in nero, poiché non risultano dalla contabilità sociale né hanno già scontato imposizione in capo alla società come dividendi distribuiti, non giustificano lo scorporo delle imposte Ires e Irap ai fini della tassazione del socio.
- Il divieto di doppia imposizione ricorre solo quando la stessa imposta venga applicata due volte sul medesimo presupposto; non sussiste invece quando il medesimo reddito sia colpito da prelievi diversi o da imposte gravanti su soggetti passivi differenti.
- In cassazione, una omessa pronuncia su una doglianza devoluta può essere sanata con decisione nel merito quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti istruttori.
- Nel giudizio tributario ancora pendente, le modifiche sanzionatorie più favorevoli sopravvenute si applicano anche alle violazioni pregresse se la parte sanzionatoria dell'atto non è ancora definitiva.
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