Cassazione Penale, Sentenza n. 4344/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva riformato parzialmente il proscioglimento pronunciato in primo grado e aveva ritenuto Mastromatteo responsabile del reato di falso (art. 478 c.p.) per aver, in qualità di pubblico ufficiale, rilasciato e trasmesso copia autentica di un presunto diploma statunitense mai effettivamente conferito, con falsificazione della controfirma del Col. Mega. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione (violazione art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) per carenze, contraddizioni e illogicità nella valutazione delle prove, in particolare nella prevalenza delle dichiarazioni scritte del militare USA Stroh rispetto alle risultanze assolutorie di primo grado (testimonianza Zamboni, mail Ambasciata USA, esibizione di documenti); (2) omissione di assunzione di prova decisiva (violazione art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., richiamando art. 495 c.p.p.), in particolare rifiuto di perizia grafologica e di accertamenti tecnici sull'originalità del diploma e della medaglia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha dichiarato inammissibile solo la denunciata violazione formale dell'art. 192 c.p.p. come doglianza di legge, ma ha accolto il profilo principale relativo a carenze e contraddizioni della motivazione di merito della Corte d'appello (mancata comparazione critica e motivazione rafforzata rispetto alla sentenza assolutoria di primo grado, insufficiente valutazione delle dichiarazioni contrapposte di Stroh e Zamboni e delle comunicazioni dell'Ambasciata). Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte territoriale che dovrà compiere un confronto critico tra tutte le prove e, se necessario, decidere sull'espletamento di ulteriori accertamenti (perizia, nuova escussione testimoni ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.). Il secondo motivo (rifiuto della perizia) è stato ritenuto infondato: la scelta di non disporre una perizia è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non costituisce sempre motivo di cassazione se adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 478 cod. pen.
Norma penale contestata (falso ideologico/rilascio di atto falso). La Corte ha valutato che il fatto contestato in appello era riferibile a detta fattispecie e va esaminata nuovamente alla luce delle osservazioni sulla motivazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulle regole di ricerca della prova; la Corte di Cassazione ha richiamato che l'asserita inosservanza di tale norma non è in sé vizio di legge censurabile in cassazione salvo che la violazione importi nullità o inutilizzabilità, perciò non può essere dedotta come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 530 cod. proc. pen.
Riferito alle decisioni di proscioglimento/assoluzione; la Corte ha considerato necessario il rispetto dell'onere di motivazione, specie quando l'appello riforma una sentenza assolutoria.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ground di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha accolto la censura relativa alla motivazione illogica/contraddittoria della Corte d'appello e all'insufficienza della "motivazione rafforzata" richiesta per riformare una sentenza assolutoria.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Ground di cassazione per omissione nell'assunzione di prove decisive richiamando art. 495 c.p.p.; la Corte ha precisato che la mancata nomina di una perizia non è sempre censurabile in cassazione perché la perizia è un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e non rientra nel novero delle prove "decisive" automatiche ai sensi dell'art. 495.
art. 495 cod. proc. pen.
Norma sulle prove decisive a discarico; la Corte ha interpretato che la tutela ex art. 495 riguarda prove a discarico tali da essere decisive e non include automaticamente ogni perizia richiesta dalle parti.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma che consente la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha indicato che, in caso di annullamento per vizi di motivazione, la Corte territoriale potrà disporre, se necessario, la rinnovazione dell'istruttoria, compresa la perizia e la nuova escussione dei testi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso (esposizione sintetica); il ricorso è stato ritenuto conforme ai limiti richiesti.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria del primo grado è obbligata a fornire una motivazione rafforzata che spieghi criticamente perché le stesse prove acquistano valore diverso in appello rispetto al giudice di primo grado.
- La contraddizione fra elementi probatori (dichiarazioni di testimoni, pareri di rappresentanze estere, perizie o messaggi scritti) richiede una comparazione motivata: il giudice deve esplicitare perché privilegia una versione rispetto all'altra, soprattutto se la prova assunta non è stata assolta in contraddittorio.
- La mancata nomina di una perizia tecnica non è automaticamente rimediabile in Cassazione: la perizia è un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e la sua omissione è censurabile in cassazione solo se il diniego manca di adeguata motivazione o priva il giudizio di elementi essenziali.
- Elementi secondari, di anomalia procedurale o comportamentale (es. rilascio a se stesso della copia, ritrosia a mostrare l'originale), non possono supplire alla mancanza di prova certa circa il fatto principale (autenticità o falsità del documento); il giudice deve distinguere e motivare il rapporto probatorio tra fatti principali e circostanze accessorie.
- Se la prova di un teste estero o militare non può essere escussa in contraddittorio per motivi pratici/accordi internazionali, il giudice deve indicare chiaramente i limiti di tale acquisizione e procedere, se necessario, a ulteriori accertamenti o rinnovazioni istruttorie affinché non restino buchi logici nella motivazione.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale la Corte di merito dovrà riesaminare criticamente tutte le risultanze processuali, reintegrando, se necessario, l'istruttoria con perizie e rinnovazione di escussioni per pervenire a una decisione conforme al principio del libero convincimento motivato.
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