Cassazione Penale, Sentenza n. 24882/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per partecipazione all'associazione di tipo camorristico (art. 416-bis c.p.) in relazione al ruolo di imprenditore che avrebbe reinvestito capitali illeciti per il clan Polverino. Il ricorso contestava: vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per presunta genericità dell'imputazione; travisamento della prova e mancato rispetto delle pronunce di rinvio della Corte di cassazione; scarsità di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; omissione di valutazione della documentazione sequestrata e di provvedimenti favorevoli prodotti dalla difesa; erronea qualificazione giuridica del ruolo dell'imputato (partecipazione vs concorso esterno); illegittimità della confisca e rifiuto ingiustificato delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui emergeva la partecipazione stabile e organica di Spasiano al clan Polverino quale imprenditore che metteva a disposizione capacità e capitali per reinvestimenti illeciti. La decisione ha valorizzato la convergenza delle intercettazioni, dei servizi di osservazione (GPS e fotografie), delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e le ammissioni dell'imputato circa viaggi in Spagna e trasporto di denaro. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come partecipante (non semplice concorrente esterno) sulla base dell'affectio societatis e dell'inserimento strutturale nell'organizzazione; ha altresì respinto le censure sulla motivazione, sulla valutazione dei riscontri e sulla confisca, ritenendo che la consulenza di parte non avesse dimostrato la lecita provenienza e la capienza patrimoniale. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e la condanna più le misure patrimoniali sono state confermate.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata; la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione all'associazione di tipo mafioso qualora l'imprenditore manifesti inserimento stabile, affectio societatis e contribuisca funzionalmente agli interessi del clan tramite attività economiche lecite usate per reinvestire capitali illeciti.
art. 65 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di motivazione e coinvolgimento del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il percorso processuale e le ripetute impugnazioni dimostrassero l'effettività del contraddittorio.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma processuale citata in relazione ai mezzi di impugnazione; la Corte ha considerato le questioni sollevate nel corso dei vari gradi e ritenuto non violato il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto ad un equo processo; la Corte ha ritenuto rispettato il principio in quanto l'imputato ha potuto contraddire il materiale probatorio e difendersi nelle varie fasi.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Citando norme sulla motivazione e sui termini, la Corte ha ritenuto legittima la proroga per la redazione della sentenza secondo la propria discrezionalità.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha affermato che la convergenza plurima e i riscontri logici e materiali possono rendere attendibili dichiarazioni che, insieme ad altri elementi, fondano la condanna.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei vizi di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha escluso il travisamento ritenendo coerente la valutazione dei fatti di merito.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che attribuisce al giudice la facoltà di differire il termine per la sentenza; la Corte ne ha confermato l'insindacabilità se correttamente motivata dalla complessità del giudizio.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Interpretato insieme alla giurisprudenza: la Corte ha ritenuto ammissibile la libertà dei riscontri e ha accettato prove di natura diversificata come legittimo complemento alle dichiarazioni dei collaboratori.
Massime di principio
- La distinzione tra partecipazione all'associazione mafiosa e concorso esterno si basa sull'affectio societatis e sull'inserimento organico nella struttura del sodalizio: vi è partecipazione quando l'imprenditore è stabilmente integrato e fornisce un apporto funzionale continuativo.
- La convergenza di più dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborata da riscontri (intercettazioni, osservazioni, ammissioni dell'imputato, documentazione fotografica e tracciamenti), può essere sufficiente per fondare la condanna, anche se le dichiarazioni singolarmente appaiono generiche.
- Intercettazioni ambientali/telefoniche, monitoraggio dei movimenti (es. GPS) e osservazioni fotografiche, valutate nel loro insieme e alla luce del contesto, costituiscono riscontri probatori rilevanti e sottratti al sindacato di legittimità salvo travisamento della prova.
- La mera amicizia o rapporti personali con capi mafiosi non escludono la partecipazione: va valutata la natura e la continuità dei comportamenti economici e operativi dell'imputato rispetto all'organizzazione.
- La prova della lecita provenienza del patrimonio grava sulla difesa: consulenze di parte devono dimostrare in modo concreto e congruo la compatibilità patrimoniale per contrastare misure di confisca.
- Proroghe e dilazioni per la redazione della motivazione, quando giustificate dalla complessità del procedimento, sono legittime e insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente indicate nel provvedimento.
- La valutazione interpretativa del linguaggio intercettato è una questione di fatto rimessa al giudice di merito; contro questa valutazione è possibile sindacato in Cassazione solo nel caso di palese illogicità o travisamento della prova.
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