Cassazione Civile, Ordinanza n. 12123/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società emittente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di tre buoni fruttiferi postali della serie "AA1" per complessivi euro 2.025,00. I titolari dei titoli avevano ottenuto in primo e in secondo grado la condanna dell'emittente al pagamento del rimborso, mentre la società aveva eccepito la prescrizione del diritto. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione ritenendo che l'emittente non avesse provato di aver consegnato ai risparmiatori il foglio informativo della serie acquistata e che, in mancanza di tale consegna, non potesse presumersi la conoscenza della scadenza del titolo; aveva inoltre ritenuto irrilevanti l'affissione negli uffici postali e la pubblicazione sui quotidiani. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano i buoni postali fruttiferi, sostenendo che si trattasse di documenti di legittimazione regolati da norme integrative del negozio e richiamando il d.m. 19 dicembre 2000; 2) violazione delle norme sulla trasparenza e dell'art. 1175 c.c., contestando che il giudice avesse fondato la decisione sul mancato assolvimento degli obblighi informativi e sull'onere della prova in ordine alla consegna del foglio informativo; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che i titolari avrebbero dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza la scadenza dei buoni e non potevano invocare un legittimo affidamento sulla mancata prescrizione del diritto al rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, assorbendo i primi due. Ha censurato la decisione di merito per avere attribuito rilievo alla mancata conoscenza, da parte dei risparmiatori, della data di scadenza del titolo derivante dall'omessa consegna del foglio informativo. La Corte ha affermato che, ai fini dell'art. 2935 c.c., rileva solo l'impossibilità giuridica di esercitare il diritto, non gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, e che l'eventuale omissione informativa del debitore può rendere più difficile la conoscenza della scadenza, ma non impedisce il decorso della prescrizione. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, per la prescrizione, conta il mero mancato esercizio del diritto, mentre l'elemento volontaristico rileva solo nell'atto interruttivo; il comportamento colposo del debitore non vale a sospendere la prescrizione, essendo tassative le ipotesi di sospensione previste dall'art. 2941 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base normativa della disciplina dei buoni postali fruttiferi e delle relative prescrizioni regolamentari
richiamato in tema di disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi
art. 2 d.m. 19 dicembre 2000
richiamato come norma di attuazione della disciplina dei buoni postali
art. 6 d.m. 19 dicembre 2000
richiamato in relazione agli obblighi informativi e alla regolamentazione dei buoni postali fruttiferi
art. 8 d.m. 19 dicembre 2000
richiamato quale disposizione applicabile alla fattispecie dei buoni postali fruttiferi
art. 9 d.m. 19 dicembre 2000
richiamato quale disposizione applicabile alla fattispecie dei buoni postali fruttiferi
artt. 15 ss. d.m. 19 dicembre 2000
richiamati come complesso di norme regolamentari applicabili ai buoni della serie oggetto di causa
richiamato dalla ricorrente per la qualificazione dei buoni postali come documenti di legittimazione
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inserzione automatica di clausole o regole nella disciplina del titolo
richiamato dalla ricorrente in tema di titoli di credito/documenti di legittimazione
richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e alla pretesa conoscibilità della disciplina dei titoli
"la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"
la Corte precisa che l'articolo considera solo l'impossibilità giuridica di esercitare il diritto; non rilevano gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, come la mancata conoscenza della scadenza del titolo
le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tassative e non comprendono il semplice comportamento colposo o omissivo del debitore
la prescrizione estingue il diritto per il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge
richiamato per evidenziare che l'interruzione della prescrizione presuppone un atto di esercizio del diritto inequivoco
richiamato per indicare il termine ordinario di prescrizione applicabile al diritto al rimborso
richiamato come esempio di sospensione collegata alla condotta dolosa del debitore
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, l'art. 2935 c.c. rileva solo quando l'esercizio del diritto sia reso impossibile da un impedimento giuridico; la mera ignoranza del titolare o la difficoltà di conoscenza derivante da omissioni informative altrui costituiscono ostacoli di fatto e non impediscono il decorso del termine.
- La prescrizione si fonda sul dato oggettivo del mancato esercizio del diritto: non occorre che l'inerzia assuma un particolare significato soggettivo o che il creditore abbia consapevolezza della scadenza, essendo sufficiente la mera inattività protratta per il tempo di legge.
- Le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tassative; il comportamento colposo del debitore, anche se fonte di difficoltà informative per il creditore, non può essere equiparato alle cause legali di sospensione.
- La mancata consegna di un foglio informativo o di altra documentazione riepilogativa può rendere più difficile l'individuazione del dies a quo, ma non trasforma la difficoltà in impossibilità giuridica di esercizio del diritto né impedisce la prescrizione.
- Per interrompere la prescrizione è necessario un atto che manifesti in modo inequivoco l'intenzione di esercitare il diritto; l'elemento volontaristico è giuridicamente rilevante nell'interruzione, non nel mero decorso della prescrizione.
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