Cassazione Civile, Sentenza n. 26283/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pasquale ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita sul suo immobile per un debito risultante da un estratto di ruolo; ha altresì contestato le cartelle, le iscrizioni a ruolo e le intimazioni riportate nell'estratto, affermando di non aver mai ricevuto le notificazioni, eccependo la prescrizione delle pretese e l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva/avviso d'iscrizione del vincolo
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia (Equitalia) inammissibile su tutti i motivi proposti e ha confermato la possibilità di contestare l'iscrizione ipotecaria e gli atti in base ai quali essa è intervenuta. Inoltre, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui l'art. 3-bis del d.l. 146/2021 (nella conversione, comma 4‑bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73) si applica ai processi pendenti: l'estratto di ruolo è «mero elaborato informatico» e non impugnabile; il ruolo e la cartella invalidamente notificati sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostra che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio specifico (partecipazione a procedure d'appalto ai sensi dell'art. 80 c.d.c., pregiudizio per riscossione di somme dovute da soggetti pubblici in base ad art. 48-bis, o perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.). Di conseguenza il ricorso proposto dall'Agenzia è stato respinto e resta valida la decisione di merito favorevole al contribuente
Norme richiamate
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (art.80 c.d.c.), per la riscossione di somme da soggetti pubblici (art.48‑bis) o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
La norma ricognitiva considera l'estratto di ruolo un documento informativo non impugnabile di per sé; limita l'impugnazione diretta di ruolo/cartella non notificati o invalidamente notificati ai soli casi tassativamente elencati, imponendo al debitore l'onere di dimostrare il pregiudizio specifico
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la norma prevede che tra gli atti impugnabili rientrino, in generale, il ruolo e la cartella; il comma 3, ultima parte, recita che "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"
La Corte chiarisce che l'art. 19 riconosce l'impugnabilità del ruolo/cartella ma la nuova disciplina (comma 4‑bis art.12 DPR 602/73) specifica e circoscrive quando sia ammessa la tutela immediata; l'impugnazione 'recuperatoria' con l'atto successivo resta comunque possibile
art. 3‑bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215)
norma che ha introdotto, in sede di conversione, il comma 4‑bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73
Si tratta della disposizione sopravvenuta che ha limitato l'accesso alla tutela immediata; le Sezioni Unite hanno stabilito che la norma si applica ai processi pendenti poiché riguarda la definizione dell'interesse alla tutela e non retroagisce indebitamente sugli effetti già prodotti
art. 57 e art. 72‑bis d.P.R. n. 602/73
Articoli richiamati nel ragionamento: art. 57 (regolante opposizioni in materia di esecuzione tributaria) e art.72‑bis (pignoramento presso terzi ex DPR 602) vengono posti a confronto con la nuova disciplina per evidenziare che esistono comunque strumenti di tutela giurisdizionale anche in presenza di mancata notifica della cartella
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un mero documento informativo e non è impugnabile di per sé: per contestare la pretesa fiscale occorre agire sull'atto impositivo/riscossivo (cartella, ruolo) oppure sugli atti esecutivi derivati (es. iscrizione ipotecaria, pignoramento).
- Dopo l'introduzione del comma 4‑bis art.12 DPR 602/73 (art.3‑bis d.l. 146/21), il debitore può impugnare direttamente ruolo/cartella non notificati solo se dimostra un pregiudizio specifico e tassativamente elencato (partecipazione a gare d'appalto, pregiudizio nella riscossione da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici con PA).
- La nuova disciplina si applica ai processi pendenti: il giudice deve valutare, anche durante il giudizio o in fase di legittimità, se il ricorrente dimostra il pregiudizio richiesto; la dimostrazione può essere prodotta anche in corso di causa o fino all'udienza di discussione.
- Impugnare un atto esecutivo (iscrizione ipotecaria, pignoramento) rimane strada praticabile per ottenere tutela immediata contro l'avanzamento della procedura di riscossione, anche quando la cartella non è stata validamente notificata.
- Se non ricorrono i casi tassativi del comma 4‑bis, l'azione diretta contro ruolo/cartella non notificati è preclusa e il rimedio utile è l'impugnazione 'recuperatoria' insieme all'atto successivo notificato o le opposizioni esecutive ordinarie (art. 615/617 c.p.c.), se applicabili.
- Il legislatore ha inteso contrastare impugnazioni tardive o pretestuose su crediti vetusti: pertanto il giudice verificherà l'esistenza di un interesse concreto e l'effettiva esistenza del pregiudizio richiedendo prove specifiche.
- In presenza di procedure concorsuali (es. fallimento) o di pignoramenti particolari (art.72‑bis), restano comunque percorsi processuali e strumenti di tutela (ammissione al passivo, opposizioni esecutive) che il debitore deve valutare caso per caso.
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