Ordinanza n. 529/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) valida per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all'art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l'Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l'anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l'utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive con riserva e precludono loro l'accesso alle procedure di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la GPS valida per l'anno scolastico 2023/2024, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 e l'avviso ministeriale relativo alla call veloce, nella parte in cui prevedono l'inserimento in specifiche fasce aggiuntive dei docenti muniti di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, escludendoli dalla procedura straordinaria e dalla partecipazione alle immissioni in ruolo tramite call veloce. Nel ricorso introduttivo è stata inoltre formulata istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e della difficoltà di reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure rivolte contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Rilevato l'elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la parte ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro i successivi 10 giorni. Il mancato rispetto del termine per la pubblicazione è sanzionato con l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nell'ambito del processo amministrativo, modalità di notificazione idonee a garantire l'integrazione del contraddittorio quando ricorrano le condizioni previste dalla disciplina processuale.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ne ha disposto l'attuazione mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi.
art. 5, commi da 5 a 17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44
È richiamato quale base normativa della procedura straordinaria disciplinata dal D.M. 15 giugno 2023 n. 119, ma non è oggetto di esame nel merito nell'ordinanza.
art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159
È richiamato quale disciplina della cosiddetta call veloce, la cui preclusione ai ricorrenti è contestata, senza essere valutata nel merito nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi è prevedibilmente difficoltoso, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve indicare modalità e termini puntuali per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova; il mancato rispetto del termine assegnato per l'adempimento può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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