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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35600/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, tramite difensore, ha impugnato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione. In sostanza, ha sostenuto che non sussistessero i presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., lamentando che il giudice non avesse adeguatamente escluso le condizioni per declaratoria di immediato proscioglimento. La censura è stata ritenuta formulata in modo generico e apodittico, e comunque riferita a una questione non deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi di ricorso sono tassativi ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non comprendono il vizio di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per la ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata, rispetto alla quale opera il regime speciale dei motivi di ricorso

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento immediato

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica che i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono tassativi e non includono il difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    la Corte lo utilizza per escludere la proponibilità del motivo dedotto contro la sentenza di patteggiamento

  • Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509

    precedente richiamato a sostegno del principio di tassatività dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; non è deducibile il vizio di motivazione relativo alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La doglianza che investe in modo generico e apodittico l'omessa verifica dei presupposti del proscioglimento immediato non è idonea a superare il filtro di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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