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Sentenza

Sentenza n. 365/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 229/2025, depositata in data 01.04.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 177/2025, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 02.04.2025 presso la sede legale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda del Prof. Marco DELLA FAZIA, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Giustizia amministrativa202500364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che riconosceva il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto a ottenere il beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, oltre agli accessori e alle spese processuali. Il ricorrente ha evidenziato la mancata impugnazione della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'attuazione del giudicato, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'accredito della somma e il ricorrente ha confermato di avere ottenuto il beneficio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta dal Ministero, il quale aveva ottemperato al giudicato nel corso del processo. Nonostante l'adempimento sopravvenuto, il Collegio ha ravvisato la soccombenza virtuale dell'amministrazione, poiché l'ottemperanza era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. L'importo è stato determinato considerando lo scaglione fino a 1.000 euro e la riduzione del 50% in ragione della natura seriale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce il riferimento normativo per il beneficio economico della carta elettronica del docente.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nel giudicato presupposto ai fini della corresponsione degli interessi o della rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine richiamato per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato quanto alla notificazione del titolo esecutivo, nella formulazione applicabile secondo il testo.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato durante il giudizio di ottemperanza, viene meno l'interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso: ai fini della regolazione delle spese rileva la soccombenza virtuale dell'amministrazione.
  • In un giudizio di ottemperanza relativo a una prestazione pecuniaria, la prova documentale dell'avvenuto accredito e la conferma del beneficiario sono idonee a dimostrare l'integrale soddisfazione della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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