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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 14427 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, contestando la decadenza del Comune dal potere impositivo, la retroattività dei valori utilizzati per determinare la base imponibile e l'insufficiente motivazione degli avvisi. In Cassazione ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia della CTR su tali questioni e la violazione delle norme relative ai termini per l'emissione degli atti impositivi.

La decisione

La Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito le censure fiscali, ritenendo fondato il rilievo del Comune sulla tardività del ricorso. La sentenza d'appello era stata notificata il 12 luglio 2010 secondo le modalità ammesse dal processo tributario; il termine breve di 60 giorni, considerato anche il periodo di sospensione feriale di 46 giorni, è scaduto il 26 ottobre 2010. Il ricorso è stato invece consegnato all'UNEP il 28 marzo 2011. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    La società sosteneva che il Comune avrebbe dovuto emettere un avviso di liquidazione entro il termine previsto e che, decorso tale termine, fosse decaduto dal potere impositivo. La Corte non ha esaminato questa censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38

    Dopo la modifica introdotta dal D.L. n. 40 del 2010, la sentenza tributaria può essere notificata secondo le modalità dell'art. 16 del medesimo decreto, incluse la consegna diretta all'ente o la spedizione postale in plico raccomandato. Tale notificazione è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51

    Prevede il termine per proporre l'impugnazione nel processo tributario; nel caso concreto è stato applicato il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti del processo tributario e, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 38, è stata ritenuta applicabile anche alla notificazione della sentenza d'appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17

    Individua i luoghi presso i quali possono essere eseguite le notificazioni nel processo tributario; la notifica presso lo studio del difensore della società è stata ritenuta idonea.

  • D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a)

    Ha modificato l'art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostituendo il rinvio alle norme del codice di procedura civile con quello alle modalità di notificazione del processo tributario.

  • art. 325 c.p.c.

    Stabilisce il termine breve di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    Prevede che il termine per l'impugnazione decorra dalla notificazione della sentenza e che il termine abbia natura perentoria.

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società: violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Prima di esaminare il merito di un ricorso è essenziale verificare la tempestività dell'impugnazione: il superamento di un termine perentorio comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel processo tributario, la notificazione della sentenza secondo le modalità previste dalla disciplina tributaria può far decorrere il termine breve per impugnare, anche quando la notifica avvenga tramite servizio postale presso lo studio del difensore.
  • Il termine per ricorrere in Cassazione decorre dalla notificazione della sentenza, non dalla semplice conoscenza informale o dalla data di deposito, quando la notificazione valida sia stata effettuata.
  • La sospensione feriale dei termini deve essere calcolata nel rispetto della normativa vigente nel periodo interessato; il conteggio deve essere effettuato con particolare attenzione per evitare la tardività.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una ragione processuale, il giudice normalmente non esamina le contestazioni sostanziali relative all'imposta, agli atti impositivi o alla motivazione dell'accertamento.
  • La parte che perde per tardività può essere condannata alle spese del giudizio, anche se le questioni di merito sollevate potrebbero astrattamente avere rilevanza.

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