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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39743/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 110 e 642 c.p. e deducevano, in via principale, vizi nella valutazione probatoria: si lamentava l'erroneo attribuire valore confessorio alle dichiarazioni rese a un investigatore/perito incaricato dalla compagnia assicurativa, la mancata considerazione della natura privata e riservata della relazione, e la mancanza di motivazione rispetto alla valutazione degli elementi a favore degli imputati (documentazione sanitaria e commerciale). Altri ricorrenti hanno poi invocato l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.p., sostenendo che l'eventuale danno risarcitorio sarebbe stato esiguo (circa 200/300 euro) e che ricorrevano gli altri presupposti di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i motivi, in larga parte, meramente reiterativi delle questioni già esaminate in appello e privi di autonoma e argomentata confutazione della motivazione della Corte d'appello. Ha affermato la piena utilizzabilità in giudizio delle dichiarazioni raccolte dall'incaricato della compagnia (perito/investigatore), quando la compagnia stessa produca la relazione, e ha respinto l'eccezione di riservatezza. Ha confermato la congruità della valutazione di merito che ha rilevato plurime contraddizioni, inesattezze e carenze probatorie nelle dichiarazioni e documenti prodotti dagli imputati (inclusi aspetti topografici, temporali, denunce di pressioni, foto ritenute irrilevanti, genericità delle certificazioni sanitarie, versioni discordanti sul ritiro di un veicolo). Quanto alla contestata particolare tenuità, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato la condotta come macchinazione posta in essere da più persone, con notevole intensità del dolo e con un danno/pericolo non esiguo considerato l'ammontare complessivo delle richieste risarcitorie; pertanto la tenuità non è stata riconosciuta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma di Euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Riferimento alle fattispecie penali addebitate agli imputati (concorso di persone e reato di frode o simili indicati dagli artt. citati nel capo di imputazione)

  • Codice di procedura penale

    art. 192; art. 194, comma 3; art. 63, comma 2; art. 131-bis; art. 616

    Art. 192/194 richiamati dai ricorrenti per vizio di motivazione e valutazione delle dichiarazioni; art. 63(2) interpretato dalla Corte nel senso che il perito assicurativo non è soggetto agli obblighi di cui a quella norma e le dichiarazioni volontarie rese al perito sono utilizzabili; art. 131-bis invocato per la particolare tenuità ma non ritenuto applicabile per la complessità, la pluralità di soggetti e l'entità complessiva del pregiudizio; art. 616 applicato per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito

    Richiamato per la procedura di trattazione scritta (modalità procedurale seguita nella trattazione del ricorso)

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato per l'applicabilità della disciplina sulla trattazione scritta, come integrato da successivi interventi normativi

  • Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75

    Modifica normativa richiamata in relazione alla procedura di trattazione scritta applicata al processo

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito o del compendio probatorio: i motivi che si limitano a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito senza confutare specificamente la loro motivazione sono inammissibili o generici.
  • Le dichiarazioni rese volontariamente a un perito o investigatore incaricato dalla compagnia assicurativa, una volta che la compagnia produca la relazione in giudizio, sono utilizzabili: la riservatezza interna tra investigatore e mandante non impedisce l'utilizzabilità processuale del documento.
  • Il giudice di merito non deve necessariamente esaminare e motivare su ogni singolo elemento probatorio: è sufficiente che indichi e motivi gli elementi da cui trae la valutazione complessiva (purché la motivazione sia coerente e non illogica).
  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e ponderata: la pluralità di partecipanti, la pervicacia nella condotta e l'ammontare complessivo delle richieste risarcitorie possono escluderne l'applicabilità anche se la singola richiesta fosse modesta.
  • Le contestazioni sulla riservatezza o sulla natura dell'atto investigativo non pregiudicano automaticamente la valenza probatoria del contenuto, se il documento è regolarmente prodotto in giudizio dalla parte che lo detiene.

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