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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26190/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva assolto dal delitto di occupazione abusiva (art. 633 cod.pen.) e condannato per truffa aggravata (art. 640 cod.pen.) per aver rilasciato assegni privi di provvista come caparra e primo canone. Le doglianze principali: per Catullo, la mancata declaratoria di prescrizione (violazione art. 129 cod.proc.pen.) e la relazione tra assoluzione per occupazione e responsabilità per la truffa; per Lugato, la mancata valutazione che la semplice spendita di assegni scoperti in una transazione commerciale non costituisce di per sé artificio o raggiro senza un "quid pluris" (rassicurazioni sulla provvista, condotta maliziosa o comportamento idoneo a instaurare affidamento), la mancanza dell'elemento soggettivo, l'errata applicazione dell'aggravante del nesso teleologico e la contestazione delle statuizioni civili e della misura del danno. In via subordinata è stata eccepita la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo proposto da Lugato ritenendo che la spendita di assegni privi di copertura, nell'ambito di una transazione commerciale tramite agenzia immobiliare, non costituisce automaticamente artifizio o raggiro idoneo a realizzare la truffa senza il "quid pluris" richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto che le condotte successive alla stipula (rassicurazioni dopo l'accertamento bancario) non integravano la truffa perché non hanno indotto la parte lesa a compiere un'ulteriore attività dispositiva. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto e ha revocato le statuizioni civili anche nei confronti di Catullo, estendendo l'effetto dell'accoglimento del ricorso ai coimputati ai sensi dell'art. 587 c.p.p. La Corte non ha seguito la richiesta del Procuratore Generale di annullamento per prescrizione, decidendo invece per l'insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 633 cod.pen.

    La sentenza di merito aveva assolto per questo reato; la Corte di Cassazione prende atto dell'assoluzione ma l'annullamento per insussistenza del fatto riguarda la truffa, con effetti estensivi anche sul capo relativo all'occupazione per le statuizioni civili

  • art. 640 cod.pen.

    La Corte ribadisce che, nel contesto di una transazione commerciale, la sola emissione di assegni privi di provvista non integra automaticamente l'articolo: è necessario un "quid pluris" (rassicurazioni sulla provvista, malizia o comportamento che crei un ragionevole affidamento)

  • art. 129 cod.proc.pen.

    violazione dedotta dai ricorrenti

    Il motivo relativo alla presunta violazione di tale norma (contestazione della mancata rilevazione della prescrizione) è stato esaminato ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la domanda di prescrizione; l'annullamento è per insussistenza del fatto, non per prescrizione

  • art. 61 n. 2 cod.pen.

    aggravante del nesso teleologico

    La Corte osserva che l'aggravante non può essere valorizzata alla luce dell'assoluzione per il reato-fine (occupazione) e che la motivazione della Corte territoriale sul punto era carente

  • art. 587, comma 1, cod.proc.pen.

    effetto estensivo dell'impugnazione

    La Corte ha applicato il principio secondo cui l'accoglimento di un motivo di cassazione non esclusivamente personale giova anche agli altri imputati, estendendo l'annullamento e la revoca delle statuizioni civili anche a Catullo

  • artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022

    procedura di trattazione con contraddittorio cartolare

    Richiamate in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio cartolare) e all'ammissibilità della trattazione in tale forma

Massime di principio

  • Nelle transazioni commerciali l'emissione di assegni privi di provvista non costituisce automaticamente truffa: serve un "quid pluris" (rassicurazioni sulla provvista, condotta maliziosa o altro comportamento idoneo a creare un ragionevole affidamento nella vittima)
  • Comportamenti ingannevoli consumati dopo la conclusione del contratto sono penalmente rilevanti solo se, in conseguenza di essi, la vittima compie un'ulteriore attività giuridica che non avrebbe compiuto senza il raggiro
  • L'accoglimento in Cassazione di un motivo non esclusivamente personale può giovare anche ai coimputati non ricorrenti, con estensione degli effetti dell'annullamento (art. 587 c.p.p.)
  • Le statuizioni civili connesse alla condanna penale possono essere revocate se la Corte di legittimità annulla la sentenza per insussistenza del fatto
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere valutate concretamente: la Corte può ritenere la prescrizione infondata e decidere sul merito se ricorrono i presupposti del reato

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