Cassazione Civile, Ordinanza n. 03476/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un appalto stipulato per la realizzazione di un nuovo ponte. Nel contratto di appalto era richiamato il capitolato speciale, il quale conteneva una clausola sulle "definizione delle controversie" con rinvio al capitolato generale e agli artt. 806 e seguenti c.p.c. La società, dopo aver instaurato un giudizio arbitrale rituale e ottenuto un lodo favorevole che aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del Comune e lo aveva condannato al pagamento di somme e spese, ha visto il lodo impugnato dal Comune e poi dichiarato nullo dalla Corte d'appello in sede di rinvio, sul rilievo che la competenza arbitrale non fosse stata pattuita contrattualmente ma discendesse ope legis. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe trascurato il contenuto della clausola contrattuale e che l'arbitrato fosse previsto per volontà negoziale; dall'altro, ha contestato l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla clausola compromissoria e ha richiamato anche un preteso giudicato interno sull'esistenza della clausola.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. fosse in realtà diretta contro un documento e contro la ricostruzione interpretativa del contratto, non contro l'omesso esame di un fatto storico decisivo; ha escluso un vizio motivazionale rilevante, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione esistente e comprensibile; ha ribadito che l'interpretazione della clausola contrattuale è questione di merito censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, che qui non erano stati specificamente indicati come violati. Ha inoltre escluso la rilevanza del dedotto giudicato interno, perché il giudice di rinvio si era correttamente attenuto al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, che imponeva di accertare la natura dell'arbitrato previsto in concreto. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con menzione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
Il fatto scrutinabile deve essere un fatto storico, principale o secondario, e non un documento o la diversa lettura del testo contrattuale; non è ammesso usare la norma per contestare l'interpretazione di merito della clausola.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza ... in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed all'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è solo quello che si risolve in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca realmente la motivazione o essa è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta contestarne la sufficienza.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione deve essere presente e intellegibile; nella specie tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 12 preleggi
La riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. va letta, secondo i canoni ermeneutici generali, come riduzione al 'minimo costituzionale' del controllo di legittimità sulla motivazione.
art. 806 c.p.c.
È richiamato quale base della devoluzione arbitrale pattizia delle controversie; la Corte però sottolinea che occorre verificare se l'arbitrato sia stato previsto per volontà delle parti o per eterointegrazione legale.
art. 349, legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F
È menzionato nel testo della clausola contrattuale come ulteriore riferimento al giudizio arbitrale.
art. 47 del d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063
È ricordato nel percorso processuale come disposizione rilevante per gli arbitrati obbligatori nei lavori pubblici, ma la Corte di legittimità non ne fa applicazione diretta nella decisione odierna.
art. 384, comma 2, c.p.c.
la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; non può parlarsi di violazione di giudicato se si muove entro tali limiti.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo già oggetto di discussione, non la mera contestazione del contenuto di un documento o dell'interpretazione che il giudice di merito ne abbia tratto.
- Dopo la riforma del 2012, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale e costituzionalmente rilevante; non è più consentita una critica alla sufficienza o persuasività della motivazione.
- L'interpretazione della clausola contrattuale è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica, che il ricorrente deve indicare specificamente e non genericamente.
- In tema di arbitrato, la validità e la natura della clausola compromissoria vanno accertate sulla base del concreto tenore della previsione contrattuale e della volontà delle parti, non potendosi risolvere la questione con formule astratte o con un generico richiamo normativo.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non si configura violazione di giudicato interno quando la decisione si colloca entro l'ambito tracciato dalla sentenza rescindente.
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